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Ordinanza — n. 28874/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding leasing costs, upholding lower court's factual assessment of industrial activity nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28874/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected IRTIS S.R.L.'s appeal against a tax assessment challenging the deductibility of leasing costs for industrial machinery. The lower courts had determined the company operated in the metal-mechanical sector rather than construction, applying specific depreciation coefficients based on this factual finding. The court ruled that the nature of the business activity, as established by the trial judges with adequate motivation, cannot be re-examined on appeal, thereby upholding the original tax determination.

Regesto Legislator

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Art. 102, comma 7 del d.p.r. 917/1986; Art. 360, n. 5 c.p.c.: In tax proceedings, the nature of business activity as factually ascertained by the trial court cannot be re-examined on appeal if the factual finding is congruently motivated, and the Court of Cassation cannot substitute its own interpretation of evidence for the lower court's comprehensive evaluation.

Parole chiave

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tax appeal dismissal leasing cost deductibility business activity nature factual finding review Cassation procedure deduzione per autofinanziamento deduzione delle spese di manutenzione di immobili ammortamento fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, I comma n°3 c.p.c.
I motivi di ricorso sono i seguenti: Imotivo in relazione all’art. 360, I comma n°3 c.p.c.: con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.
Art. 102, commi 1, 2 e 7 del d.p.r. n°917/86
360, I comma n°3 c.p.c.: con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 102 commi 1, 2 e 7 del d.p.r.
Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 1988
Art. 96, comma 3 e 4 c.p.c.
Art. 380 bis comma 3 c.p.c.
Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002
art. 380 bis comma 3 c.p
Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c.
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21698/2023 R.G. proposto da : IRTIS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15, presso lo studio dell’avvocato SARTI PIETRO DAVIDE (SRTPRD77T31H501A) rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONUCCIO GIUSEPPE (NTNGPP77E10C351C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.3239/2023 depositata i l 05/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Oggetto di impugnazione è l’avviso di accertamento n°TY7033D01134/2017, con il quale l’ufficio finanziario, in relazione al periodo di imposta 2012e per quanto qui ancora rileva, ha contestato la deducibilità dei costi relativi ai canoni di leasing iscritti in conto economico,relativi a otto ponteggi di acciaio zincato Allround Layer e ad un impianto automatico a taglio, nonché la parziale indeducibilità delle quote di ammortamento dei beni suddetti, procedendo alla rideterminazione del reddito di impresa ed al recupero delle presunte maggiori imposte dovute ed alla irrogazione delle relative sanzioni.

Secondo la ricorrente, la stessa non avrebbe mai svolto attività di costruzioni edilizie, ma operato nel settore industriale metalmeccanico: da qui l’illegittimità dei coefficienti utilizzati dall’ufficio per effettuare il ricalcolo.

2. Al termine del giudizio di primo grado la CTP di Siracusa, con la sentenza n°2146/6/2021 depositata il 9 giugno 2021, ha rigettato il ricorso della contribuente contro la ripresa a tassazione effettuata dall’Agenzia.

3. La CGT di II grado della Sicilia Sez. IV con la sentenza n°3239/2023 depositata il 5 aprile 2023 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ma limitatamente alla parte in cui era stata ritenuta la legittimità della ripresa a tassazione dei costi non inerenti (30.600,00 Euro) nonché dei ricavi afferenti a servizi infragruppo (58.064,66 Euro), respingendo per il resto l’impugnazione della contribuente.

4. La società ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

6. La contribuente ha richiesto la decisione dopo il deposito di una proposta di definizione accelerata del giudizio.

7. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 settembre 2024. CONSIDERATO CHE 1. I motivi di ricorso sono i seguenti: Imotivo in relazione all’art. 360, I comma n°3 c.p.c.: con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 102 commi 1, 2 e 7 del d.p.r. n°917/86 nel testo in vigore ratione temporis, e del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 1988 e delle tabelle 1 e 2 ivi allegati, sostenendo di aver operato nel settore delle “industrie metallurgiche”, piuttosto che in quello delle “industrie edilizie”.

II motivo in relazione all’art. 360 I comma n°3 c.p.c.: si denuncia la violazione dell’art. 102 commi 1 e 2 DPR n°917/86 nel testo in vigore ratione temporis, e del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 1988 e delle tabelle 1 e 2 ivi allegate, con riguardo alla parte della sentenza impugnata in cui si è accertato che la società ricorrente ha portato in detrazione dal reddito di impresa quote di ammortamento dei beni condotti in locazione finanziaria in misura superiore a quella consentita, posta l’applicazione dei coefficienti previsti per le industrie edilizie in luogo di quelli, invece corretti, stabiliti per le industrie metallurgiche.

2. Si ricorda che la proposta di definizione del giudizio ha il seguente tenore: “le censure si palesano inammissibili; in quanto la ricorrente, lungi dallo scalfire in diritto le argomentazioni contenute sul punto nella sentenza impugnata, in particolare quanto alla genericità delle indicazioni attinenti all’attività esercitata, che ha originato i costi, chiede a questa Corte una rivalutazione in fatto2 delle emergenze istruttorie, sollecitando così un sindacato non consentito in questa sede; pur deducendo la violazione di legge, le censure si risolvono, infatti, nella proposizione di questioni di fatto attinenti al contenuto della documentazione già scrutinata dai giudici d’appello, della quale è invocata una diversa valutazione; nella specie, come rilevato dalla difesa dell’Agenzia delle entrate, dal Mod.

AA7 presentato dalla società ricorrente (il cui estratto è allegato al controricorso) si evince che le attività esercitate dalla contribuente a far data sin dal 02.09.2015, sono anche attività edili; la stessa società contribuente ha affermato che i canoni di leasing si riferivano a ponteggi utilizzati per opere di coibentazione di impianti industriali; alla luce di tali circostanze, non contestate, correttamente il Giudice di seconde cure, per quanto attiene il rilievo afferente le quote di ammortamento del costo dei ponteggi ha ritenuto che “l’Agenzia delle entrate ha cercato la tipologia di bene più assimilabile a quello la cui locazione è stata nella specie dedotta, individuandola nei “ponteggi in metallo” ricompresi negli “impianti generici” della Specie I/a delle INDUSTRIE EDILIZIE di cui al GRUPPO 16 nonché nella voce “attrezzature varie” riferita alla sezione 2 - Altre attività del GRUPPO 22 - ALTRE ATTIVITA’ NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE”.

3. Il Collegio condivide tali argomentazioni. Può inoltre aggiungersi quanto segue. La motivazione della sentenza qui impugnata si fonda, nel suo nucleo essenziale, nei seguenti passaggi argomentativi: “sebbene l’art. 102, comma 7, DPR 917/1986 preveda che il coefficiente per l’ammortamento deve essere stabilito “in relazione all’attività esercitata”, in concreto, neppure l’appellante riesce ad individuare a quali beni ricondurre, tra quelli elencati nella SPECIE XXVII, i ponteggi e l’impianto automatico di taglio, prevedendosi in tale elenco, infatti, soltanto: fabbricati destinati all’industria (edifici, opere idrauliche, strade e piazzali), costruzioni leggere, macchinari, attrezzatura varia e minuta, impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi ecc. mediante impiego di reagenti chimici, mobili e macchine ordinarie d’ufficio, macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici, autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno ecc.).

Non appare affatto censurabile, pertanto, l’operato dell’Agenzia delle Entrate allorquando ha cercato la tipologia di bene più assimilabile a quello la cui locazione è stata nella specie dedotta, individuandola nei “ponteggi in metallo” ricompresi negli “impianti generici” della Specie I/a delle INDUSTRIE EDILIZIE di cui al GRUPPO 16 nonché nella voce “attrezzature varie” riferita alla sezione 2 - Altre attività del GRUPPO 22 - ALTRE ATTIVITA’ NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE e pertanto, in ordine a tale rilievo l’appello non può trovare accoglimento”.

Ed ancora, per le quote di ammortamento del costo dei ponteggi Allround e Layher: “ …non possono che valere, a fronte delle doglianze dell’appellante del tutto analoghe a quelle sollevate con riferimento alla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria di ponteggi in acciaio zincato della stessa tipologia ed in precedenza illustrate, le considerazioni espresse appunto con riferimento al rilievo precedente, sicché correttamente l’Agenzia delle Entrate ha determinato in 22.395,95 € la quota da recuperare a tassazione“. Rispetto a tale apparato argomentativo le censure proposte appaiono complessivamente inammissibili.

Esaminati i motivi congiuntamente, può infatti rilevarsi come gli stessi –al di là del formale riferimento al vizio di violazione di legge – mirino ad una diversa valutazione del materiale probatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito di secondo grado. Infatti, gli stessi si incentrano nel contestare l’accertamento relativo alla natura dell’attività esercitata, deducendo di operare nel ramo delle industrie metallurgiche piuttosto che in quello delle industrie edilizie. Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di un costante indirizzo, la più recente Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888 – 01), per la quale “deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme”; in precedenza anche Sez.

U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 (Rv. 656492 - 03) ha affermato esplicitamente che “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”. Del resto, con più specifico riferimento alla valutazione probatoria dei documenti operata dal giudice del merito, Sez. 2, ord. n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01), secondo cui “La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito”.

Peraltro, occorre aggiungere per completezza, il ricorso appare altresì generico nella misura in cui, dopo aver dedotto che l’usura dei macchinari condotti in leasing è diversa a seconda dei settori produttivi di utilizzazione (variando infatti il coefficiente applicabile rispetto al periodo di ammortamento), non indica elementi già dedotti in giudizio dai quali evincere la scorretta qualificazione della natura dell’attività operata conformemente dai giudici di merito, se non facendo riferimento a documenti di formazione unilaterale, quale il codice ATECO e proprie precedenti dichiarazioni fiscali.

In definitiva, deve ritenersi che in tema di accertamento del reddito di impresa ed ai fini dell’applicazione delle corrette deduzioni permesse – secondo i fondamentali principi di strumentalità e inerenza – dall’art. 102, comma 7 del d.p.r. 917/1986, nel testo ratione temporis qui applicabile, quanto ai beni condotti in leasing, la natura dell’attività prevalentemente esercitata così come accertata dal giudice del merito non possa essere rimessa in discussione in sede di legittimità, ove detto accertamento in fatto appaia congruamente motivato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art.96, comma 3 e 4 c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 2.900, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso per quanto in motivazione; condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.900 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di Euro 500 a favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza de