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Ordinanza — n. 28858/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed notice validity due to lack of documented searches for absolute irreperibility under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28858/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal regarding the validity of a tax notice served via public bulletin due to insufficient evidence of absolute irreperibility. While the lower court accepted the taxpayer's claim of non-receipt, the Supreme Court found no documented searches proving the taxpayer was permanently unreachable beyond temporary absence. Consequently, the notice was deemed validly served, and the appeal was rejected with a remand for cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; D.P.R. n. 600/1973, art. 60: In cases of absolute irreperibility, the notary must document specific searches proving permanent unreachability; mere anagrafic confirmation or the label 'irreperibile' without further evidence does not satisfy the statutory requirement for valid service by public bulletin.

Parole chiave

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absolute irreperibility public bulletin service tax notice validity documented searches civil procedure code remand for costs notary duty avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Le suddette ricerche – non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell’art. 140 cod.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
artt. 140 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 140 cod. proc. civ.
art. 140 cod. proc. civ
Le suddette ricerche – non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell’art. 140 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 40467/21
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Luigi ABUSSI, con avv. Pietro Di Stefano; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 6217/22/19 depositata l’undici luglio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Il contribuente impugnava il pignoramento presso terzi e l’avviso di accertamento, atto quest’ultimo che asseriva di non aver mai ricevuto.

La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto esecutivo, e la CTR, pur ritenendo il ricorso inammissibile in quanto rivolto anche avverso l’avviso, riteneva però l’infondatezza del gravame poiché l’avviso sarebbe stato ritualmente notificato il 12 dicembre 2015.Da ciò il ricorso in cassazione dell’Abussi, basato su tre motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. NOTIFICA AD IRREPERIBILE Da ultimo il ricorrente ha depositato memorie illustrative. CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 60, d.p.r. n. 600/1973, ritenendo che erroneamente i giudici d’appello non avevano ritenuto necessario, ai fini della validità della notifica, l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale in presenza di una situazione d’irreperibilità. 1.1.

Va premesso che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all’agente notificante: identificare un’ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto –oltre ad immettere l’avviso in cassetta – a inviare una raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico; ovvero, dopo l’effettuazione delle opportune ricerche, identificare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all’albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l’albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione.

Le suddette ricerche – non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell’art. 140 cod. proc. civ. (c.d. irreperibilità relativa) - devono evidentemente risultare dalla relata di notificazione allorché si procede a completare il processo notificatorio con semplice affissione all’albo e quindi senza comunicazione a mezzo di raccomandata (il che si giustifica appunto in quanto si presume che il destinatario non abbia più legami attuali con l’indirizzo, c.d. irreperibilità assoluta).

Cass.40467/21. Nella specie non vi è traccia delle ricerche, soltanto apprendendosi dalla sentenza impugnata che si ebbe una ricerca anagrafica che si limitò a confermare la residenza anagrafica nel luogo della notifica, mentre gli elementi che a parere della CTR confermavano l’irreperibilità (assoluta) del contribuente (l’essere all’epoca il coniuge residente in altro comune e l’avere alcuni mesi dopo ivi trasferito il proprio domicilio fiscale) non solo non appaiono decisivi ma soprattutto non risultano dal processo notificatorio. Né ovviamente costituisce indicazione delle ricerche la mera dizione “irreperibile” che sarebbe stata indicata nella relata.

2. La fondatezza del motivo che precede determina l’assorbimento degli ulteriori, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CGT di secondo grado, che provvederà altresì in ordine alle spese P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese d