Tax court dismisses appeal after Revenue Agency withdraws case, allowing costs to offset between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished after the Revenue Agency withdrew its appeal regarding interest start dates on tax refunds. The taxpayer had resisted the withdrawal, but the opposing party subsequently agreed to the withdrawal, permitting the court to terminate the proceedings. Consequently, the court ruled that litigation costs should be fully compensated between the two parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party consents, the judgment is extinguished and costs are typically offset between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro TELECOM ITALIA S.P.A., con sede in Milano, con avv. Livia Salvini e Giovanni Panzera Da Empoli; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 883/19 depositata il 1° agosto 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1.L’Agenzia impugna la decisione d’appello che accoglieva la domanda relativa alla decorrenza degli interessi su imposte versate a titolo di IRPEG e chieste a rimborso a seguito del d.l. n. 185/2008 non già dalla data di entrata in vigore di tale disposizione, sibbene da quella dei relativi versamenti. La contribuente resiste a mezzo di controricorso. RINUNCIA L’Agenzia ha successivamente depositato atto di rinuncia cui ha fatto seguito il deposito di memorie illustrative da parte della controricorrente. CONSIDERATO CHE 1.La ricorrente Agenzia ha depositato rituale rinuncia al ricorso, prendendo atto dell’indirizzo opposto alla propria tesi assunto con la decisione n. 16206/24.
La controricorrente ha aderito alla rinuncia per cui può essere pronunciata l’estinzione del giudizio. 2.In ordine alle spese la parte controricorrente insiste sul presupposto dell’esistenza di un giudicato sul punto. Le spese possono peraltro essere compensate tenuto conto del fatto che la decisione contraria sul punto è intervenuta successivamente all’instaurazione del presente giudizio. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti. Così decis