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Ordinanza — n. 28822/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling fiscal penalty applies to entire year upon traceability breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28822/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional commission's decision regarding a sports association's tax status. The association argued that fiscal penalties for failing to track payments should only apply from the date of the specific violation, not the entire fiscal year. The court ruled that because the violation destroyed the prerequisite for tax benefits, the ordinary tax regime applied retroactively to the whole year, rejecting the association's argument for a partial penalty period.

Regesto Legislator

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Art. 1, l. n. 398/1991; Art. 25, l. n. 133/1999: A breach of the payment traceability obligation required for tax benefits causes the loss of the special regime for the entire fiscal year, not merely from the date of the violation.

Parole chiave

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tax traceability obligation fiscal benefit decadenza sports association tax status entire fiscal year penalty par condicio fiscale principle assistenza amministrativa fiscale internazionale rettifica delle detrazioni procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, l. n. 398/1991
Art. 25, l. n. 133/1999
RILEVATO CHE 1.L’Agenzia impugna la decisione d’appello secondo cui, non essendo individuato il mese a partire dal quale a seguito della mancata osservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 25, l.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTBALL CAVA, con sede in Forlì - intimata – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 2915/9/18 depositata il 17 dicembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia impugna la decisione d’appello secondo cui, non essendo individuato il mese a partire dal quale a seguito della mancata osservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 25, l. n. 398/91, era stata fatta decadere l’associazione dai benefici fiscali, non si poteva procedere alla rideterminazione dell’imposta in relazione all’intero anno (2009).

Da ciò il ricorso in cassazione dell’Agenzia, basato su unico motivo. L’Associazione è rimasta intimata. ENTI NO PROFIT La difesa erariale ha da ultimo depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 1, l. n. 398/1991 e 24, l. n. 133/1999, in quanto erroneamente la CTR non avrebbe considerato che la violazione dell’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 25 della l. n. 133/1999 si estende all’intero anno in cui la violazione è stata rilevata. 1.1. Il ricorso è fondato, poiché la disciplina delle agevolazioni in favore delle associazioni dilettantistiche era appunto subordinata (fino alle modifiche intervenute a seguito del d.lgs n. 158/2015), tra l’altro, alla tracciabilità dei pagamenti effettuati in favore delle stesse nei limiti via via previsti.

La violazione di tali limiti determinava la decadenza delle agevolazioni, e la stessa non poteva certo decorrere dalla singola violazione ma, determinando il venir meno del regime agevolato, si riferiva all’intero anno fiscale. Tanto può agevolmente ricavarsi anche dalla diversa terminologia utilizzata dall’art.1, comma 2, l. n. 398/1991, che viceversa in relazione al superamento del limite dei proventi si esprime non in termini di decadenza, ma nel senso che in tal caso “cessano di applicarsi” le disposizioni di beneficio. Orbene appare evidente che mentre nell’ipotesi disuperamento dei limiti dei proventi la norma, con la diversa espressione appena riportata, sottolinea l’effetto ex nunc della nuova situazione creatasi, in quello della violazione dell’obbligo di tracciabilità, venendo meno il presupposto stesso per l'applicazione di un trattamento agevolato con la conseguente decadenza, si applica all’intiero esercizio fiscale il trattamento fiscale ordinario, collegato al presupposto "normale", non sussistendo le ragioni che giustificano la deroga al principio della par condiciofiscale.

Deve peraltro specificarsi che la difesa erariale ha espressamente circoscritto l’impugnazione alla posizione dell’associazione, prestando dunque acquiescenza con riguardo a quella personale di responsabilità accessoria di Denis Amadori.

2. Il ricorso merita dunque accoglimento e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito la Corte respinge il ricorso introduttivo e condanna l’intimata al pagamento delle spese, previa compensazione di quelle relative alle fasi di merito. P. Q. M. La Corte, preso atto dell’acquiescenza dell’amministrazione ricorrente nei confronti della decisione impugnata riguardante la responsabilità personale di Denis Amadori, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo dell’associazione. Condanna l’intimata al pagamento delle spese che, compensate per le fasi merito, liquida per il giudizio di legittimità in € 5.200,00oltre al rimborso delle spese p