Cassation court allows tax refund claim by ruling lower court failed to verify EU state aid compatibility criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision denying a tax refund for earthquake damages. The taxpayer argued the refund complied with EU state aid rules, while the tax agency claimed the lower court ignored the European Commission's 2015 decision regarding aid compatibility. The court found the lower court erred by failing to assess whether the refund met the specific 'de minimis' regulation criteria and the requirement to offset actual damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107, comma 2, lett. b) TFUE; Decision C (2015) 5549 final: State aid refunds for natural disasters are compatible only if they strictly offset actual damages and comply with the de minimis regulation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 10717 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro RIMBORSO IRPEF PER EVENTI SISMICI DEL 2002 r.g. n. 10717/2016a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Nicola Bonvino(C.F. BNVNCL47A15G604J) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegataal controricorso, dall’Avv.
Lina Fiorilli, elettivamente domiciliato in Roma alla via Michele Di Lando n. 41, scala B int. 1, presso lo studio degli Avvocati Katia e Alberto Mascia; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAPUGLIA – SEZ. DIST. DI FOGGIA n. 2648 / 20 1 5 , depositat a in data9/12/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: In data 16/2/2011 Nicola Bovino (d’ora in avanti anche “il contribuente”), lavoratore autonomo, residente in Pietramontecorvino (FG), colpita dagli eventi sismici del 2002, presentò all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso del 60% di quanto pagato a titolo di imposte dirette (Irpef e addizionali) nel periodo compreso tra il 31/10/2002 ed il 30/6/2008.
Maturato il silenzio-rifiuto, il contribuente con ricorso proposto il 20/3/2012 lo impugnò dinanzi alla C.T.P. di Foggia, invocando, a sostegno del suo diritto al rimborso, l’art. 3 del d.l. n. 162 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 201 del 2008e l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, in l. n. 2 del 2009. La C.T.P. accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste il contribuente con controricorso. r.g. n. 10717/2016a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione della decisione della Commissione europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, nonché degli artt. 107, 108 e 288 del TFUE (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere escluso che il rimborso chiesto dal contribuente fosse incompatibile con i princìpi eurounionali in base all’art. 107, comma 2, lett.
b) del TFUE, a norma della quale “sono compatibili con il mercato interno…gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Afferma l’Agenzia delle Entrate che l’impugnata sentenza si pone in contrasto con la Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 finaldel 14 agosto 2015, nella quale si dà atto che le norme interne che prevedono rimborsi d’imposta a favore di soggetti imprenditoriali o liberi professionisti non contengono nessuna definizione di danno e non stabiliscono alcun nesso tra l’aiuto e i danni effettivamente subìti a seguito delle calamità naturali.
Inoltre, tali norme interne non limitano l’importo della compensazione a quanto necessario per ovviare ai danni effettivamente subìti dal beneficiario dell’aiuto, con la conseguenza che le misure disposte da tali norme non sono destinate ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali. Sulla base di tale decisione della Commissione europea e della sua immediata efficacia nell’ordinamento interno in conformità con il principio di primauté del diritto unionale, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata. 1.1.
Il motivo è fondato. La C.T.R. ha accolto la domanda di rimborso del contribuente senza verificare la compatibilità del suo accoglimento con la normativa europea in tema di alcun nesso tra l’aiuto e i danni effettivamente subìti r.g. n. 10717/2016a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano a seguito delle calamità naturali e con i criteri posti dal regolamento “de minimis” applicabile (sul tema, cfr. ex coeteris , Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12858 del 22/04/2022, Rv. 670990 –01; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30927 del 27/11/2019, Rv. 656022 -01). 2.La sentenza è cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, affinché proceda ad un nuovo esame della causa valutando la conformità del rimborso richiesto alle norme e ai criteri del regolamento “de minimis” applicabile e regoli anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diver