Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by automatic declaration of extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agency's submission of a declaration of extinction to the relevant list. The lower court ruled that the absence of a formal denial of the tax assessment meant the case was legally concluded under the new procedural framework. Consequently, the process was terminated without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of a civil proceeding upon the submission of a declaration of extinction, without a prior denial of the administrative act, terminates the litigation and allocates costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1414/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LOGISTICA BALDINI SEVERINO SRL (in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Daniela Baldini) rappresentata e difesa dall’Avv. Attilio de Benedictis e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI -intimata avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. ABRUZZO n. 565 / 02 /20 1 6 , depositata il 07 / 0 6 /20 1 6 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023e dall’aggiornamento datato 04.10.24 di una pregressa interlocutoria,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/10/2024