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Ordinanza — n. 28780/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal null due to lack of necessary co-litigation with all partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28780/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal admissible and nullified the lower court's judgment for violating necessary co-litigation rules. The appellant argued that the tax agency could not use extended deadlines because a criminal complaint was filed late, but the core issue was the absence of other partners in the proceedings. The court ruled that tax assessments against partners of a company must include all partners to ensure procedural unity, making the judgment void without their participation.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; Art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917: The unitary nature of tax assessments against companies and partners requires the mandatory participation of all necessary co-litigants, rendering a judgment null if any partner is absent.

Parole chiave

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necessary co-litigation tax assessment unitary partner liability procedural nullity tax appeal admissibility vita aziendale penetrazione della personalità societaria garanzia di un'attività irreprensibile

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
la violazione dell’art. 14d.lgs.
Art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art.
Art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
208 in correlazione all’art. 43d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815
Cass. 11/6/2018, n. 15116
14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19589/2020 R.G. proposto da: SANTONASTASO ROSALIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Gaeta ed elettivamente domiciliata in Roma, via Palumbo, 26, presso la E.P. s.p.a., –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 9209 / 2019 , depositata il 06/12/2019; IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Rosalia Santonastaso ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Caserta che aveva rigettatoil ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011 , era stato accertato un maggior reddito derivante dalla quota di partecipazione, in qualità di socio accomandante, posseduta nella Vicadòs.a.s., destinataria di separato atto impositivo.

La C.t.r., in via preliminare riteneva che alla fattispecie fosse applicabile il raddoppio dei termini di decadenza, atteso che l’atto impositivo era stato originato da dichiarazioni ideologicamente false per evadere l’Iva. Nel meritorilevava che l’accertamento nei confronti della società era ormai divenuto definitivo, in quanto non impugnato; che, pertanto, restavano incontrovertibilmente accertati in capo alla soicetà maggiori ricavi; che il giudizio verteva sull’accertamento “a cascata” nei confronti del socio accomandante; che la ripartizione delle quote era pacifica; che, di conseguenza, anche l’accertamento nei confronti del socio doveva ritenersi legittimo.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario con gli altri soci, Vincenzo Secondulfo e Vincenzo Perrottae con la stessa società.

2. Con il secondomotivo denuncia, la violazione de gli art t. 112 e 113cod. proc. civ. e dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Censura la sentenza impugnata per non aver motivato in concreto sull’applicabilità dell’istituto del raddoppio dei termini.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione della legge 2 dicembre 2015, n. 208 in correlazione all’art. 43d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Assume che l’Agenzia non poteva fruire del termine raddoppiato in quanto la denuncia penale era stata presentata, diversamente da quanto disposto dalla legge oltre il termine quadriennale ordinario diversamente da quanto stabilito dalla disciplina transitoria dettata in ragione della modifica dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.

4. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori. 4.1. L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., Sez.

U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116). 4.2. Dall’esposizione del fatto riportata in ricorso risulta che la ricorrente impugnava l’avviso di accertamento proponendo questioni Cons. est. Rosanna Angarano 4 non soltanto personali. La socia, infatti, deduceva, tra l’altro, che l’avviso di accertamento societario doveva ritenersi nullo in quanto l’attività ivi contestata non era imputabile alla società essendo stata posta in essere personalmente da Vincenzo Perrotta in forma individuale.

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio e rimettersi le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società Vicadòs.a.s. e di tutti i soci della medesima, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullit à della sentenza impugnata dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società