Court allows tax authority to tax multi-year amortization in the year of deduction, not the year of the underlying operation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that had dismissed the tax assessment. The authority argued that the statute of limitations for taxing multi-year amortization should run from the year the deduction was claimed, not the year the underlying capital increase occurred. The court agreed, citing established jurisprudence that the limitation period for correcting declarations containing multi-year components expires when that specific component is indicated in the taxpayer's declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The limitation period for the tax authority to correct a declaration containing multi-year components expires when the specific rate of that component is indicated in the declaration, not when the underlying economic operation occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 27894 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro EFFETTI FISCALI PLURIENNALI E TERMINI DI ACCERTAMENTO r.g. n. 27894/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano Società Industrie Dial Face s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel giudizio di appello presso lo studio Previtali Villoresi Covre e Associati in Milano al viale Bianca Maria n. 25;
–intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO n. 6279 / 49/ 20 1 6 , depositat a in data 30/11/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: In seguito ad una verifica fiscale a carico della società Industrial Dial Face s.r.l. (d’ora in avanti, anche “la contribuente” o “la società” ), vennero riscontrate irregolarità fiscali per gli anni d’imposta dal 2005 al 2009. I verificatori contestarono l’esistenza di valide ragioni economiche a sostegno dell’operazione di aumento del capitale sociale effettuata tramite conferimento di ramo d’azienda con atto del 28 dicembre 2000.
Questa operazione fu ritenuta elusiva, con conseguente applicazione dell’art. 37 bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti. Instaurato il contraddittorio procedimentale con la contribuente, le cui risposte non furono considerate esaustive e convincenti da parte dell’Ufficio, con avviso di accertamento fu ripresa a tassazione la quota di avviamento relativa all’anno 2009. La C.T.P. accolse il ricorso della contribuente, ritenendo che la mancata tempestiva contestazione dell’inopponibilità all’amministrazione dell’aumento del capitale sociale precludesse l’accertamento della r.g. n. 27894/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano indebita deduzione dell’avviamento in relazione agli anni per i quali quest’ultima sarebbe stata ancora consentita. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’operazione di aumento di capitale sociale con conferimento di ramo di azienda si era perfezionata nel dicembre 2000; che l’avviso di accertamento notificato riguarda l’anno d’imposta 2009; che l’avviso di accertamento era stato notificato nel dicembre 2011; che le somme recuperate a tassazione riguardano l’indebita deduzione dell’avviamento eseguita nell’anno d’imposta 2009.
La disposizione dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dunque, sarebbe stata violata, in quanto il termine di decadenza dall’accertamento non decorre da quando è stata compiuta l’operazione economica, bensì da quando tale operazione ha prodotto i suoi effetti fiscali, con la conseguenza che, ferma restando la validità civilistica del conferimento del ramo di azienda, l’Agenzia delle Entrate, se ritiene di disconoscerne gli effetti fiscali, ben può riprendere a tassazione le quote annuali di avviamento oggetto di deduzione in un determinato anno d’imposta, se rispetto a tale anno essa non è ancora decaduta dalla potestàimpositiva. 1.1.
Il motivo è fondato. Il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, valido anche in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in base al quale in caso di contestazione della r.g. n. 27894/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano appostazione di quota di ammortamento relativa all'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato da operazioni di fusione, che costituisce componente di reddito ad efficacia pluriennale, e qualora la contestazione trovi ragione non nell'errato computo del singolo rateo dedotto, ma nel suo fatto generatore e nel presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7438 del 15/03/2023, Rv. 667036 –01;
Cass., Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021, Rv. 660811 -01). 2.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, esamini le altre questioni eventualmente devolute in appello e rimaste assorbite dalla erroneamente ritenuta decadenza del fisco dalla potestà accertatrice. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lomb