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Ordinanza — n. 28719/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal verdict for nullity due to generic reasoning failing to evaluate specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28719/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision, ruling it null and void because its reasoning was merely apparent and failed to critically evaluate the appellant's specific documentary evidence. The appellant argued that the lower court ignored detailed bank movement records, while the resisting agency contended the evidence lacked causal justifications. The court held that the appellate judgment's generic dismissal of the appellant's specific allegations rendered the decision procedurally flawed, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 32 d.P.R. n. 600/1973; Art. 360 cod. proc. civ.: A tax appeal judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to explicitly address and critically evaluate the specific evidence and arguments presented by the appellant.

Parole chiave

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nullity of judgment apparent reasoning tax appeal procedure banking evidence procedural nullity dichiarazione dei redditi onere della prova del contribuente ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 32 d.P.R. n. 600/1973
TK7013204403/2012, con il quale recuperava a Accertamento maggior reddito d’impresa - art. 32 bis d.P.R.
Art. 360 cod. proc. civ.
(error in procedendo) del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ..
Art. 380bis1 cod. proc. civ.
Il contribuente ha depositato, in data 2 ottobre 2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
art. 32 bis d.P.R. n. 600/1973
TK7013204403/2012, con il quale recuperava a Accertamento maggior reddito d’impresa - art. 32 bis d.P.R.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
TK7013204403/2012, con il quale recuperava a Accertamento maggior reddito d’impresa - art. 32 bis d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
(error in procedendo) del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053
Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814
Cass., 7/8/2015 n. 16612
Cass. 21/9/2017 n. 22022
Cass. 25/10/2018 n. 27112
22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29457/20 17 R.G. proposto da : MARI GIAMPIERO,rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Emiliano Rossetti, con domicilio eletto in Roma alla Piazza del Risorgimenton. 14; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 2616/15/2017, depositata in data 10 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel15 ottobre 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate notificava a Giampiero Mari l’avviso di accertamento n. TK7013204403/2012, con il quale recuperava a Accertamento maggior reddito d’impresa - art. 32 bis d.P.R. n. 600/1973 - documentazione bancaria - omesso esame -effetti tassazione, ai fini Irpef, maggior reddito (€ 413.165,11 a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), sulla base di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, precisamente sulla base dei versamenti eseguiti su tre conti correnti bancari, per l’anno d’imposta 2006.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla C ommissione Tributaria Provincialedi Roma, che respingeva il ricorso non avendo il Mari fornito adeguata prova documentale della movimentazione, nell’anno 2006, dell’ingente somma nell’ambito di attività produttive di redditi occultati al Fisco.

2. Il Mari interponeva gravame deducendo la mancata valutazione, da parte del primo giudice , della documentazione prodotta. La Commissione Tributaria Regionale (d’ora in poi per brevità CTR) del Lazio respingeva l ’appello sottolineando l’in idoneità della documentazione prodotta dal contribuente a superare la presunzione dettata dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973; in particolare il Mari si era «limitato ad una descrizione generica della movimentazione bancaria, senza alcuna indicazione delle relative causali giustificative».

3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato adun unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto con cui ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 15/10/2024. Il contribuente ha depositato, in data 2 ottobre 2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso G iampiero Mari deduce la «nullità della sentenza impugnata per omessa valutazione delle prove documentali, specifiche ed analitiche, fornite dal contribuente e relative alle operazioni bancarie contestate dall’A.F. con l’avviso di accertamento n. TK7013204403». Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la doglianza consistente nella mancata valutazione della prova documentale integra un errore processuale, denunciabile con il ricorso ex art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ.. Sostiene, quindi, di aver, sin dal primo grado di lite, allegato corposa documentazione giustificativa di gran parte delle operazioni contestate dall’Ufficio, a fronte della quale la CTR aveva omesso qualsiasi valutazione circa la causale delle singole operazioni. Il motivoè fondato. Anzitutto la doglianza va interpretata, pur in assenza di indicazione delle norme di legge violate, come carenza di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la CTR delibato le censure svolte dal ricorrente e la corposa documentazione prodottaa sostegno delle stesse (cfr.

Cass. 26/06/2018, n. 16812); nel corpo del motivo, tra l’altro, vi è l’espressa indicazione del n. 4) (error in procedendo) del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ.. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 7/4/2014 n. 8053). Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).

2. Invero, nel caso di specie, la CTR, dopo aver riportato il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di presunzione legale ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e di prova contraria a carico del contribuente, ha affermato che ‘non risulta che tale prova sia stata fornita dal contribuente, che, come rilevato dal primo giudice, si è limitato ad una descrizione generica della movimentazione bancaria, senza alcuna indicazione delle relative causali giustificative’ (pag. 3 della sentenza). Ha, in definitiva,indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dal contribuente nell'appello , censure corredate da corposa documentazione relativa ai movimenti bancari. Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado.

3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare l