Ordinanza — n. 28699/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20955/2023 R.G. proposto da : PROIETTI TOPPI GIAN LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO TANGORRA N. 9, presso lo studio dell’avvocato GIANNINI FRANCESCO (GNNFNC75C19H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ex lege domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1704/2023 depositata i l 27/03/2023 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1188 c.c; Ordinanza — n. 28699/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Nella sostanza si lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio abbia erroneamente interpretato e falsamento applicato le norme relative all’invio dell’avviso bonario al contribuente dopo avere eseguito degli effettivi “controlli formali” sulla dichiarazione presentata e non dei semplici controlli automatici. Il motivo è fondato e va accolto, laddove l'Amministrazione ha prodotto nei gradi di merito, e qui ripreso ai fini dell’esaustività dell'atto processuale, la produzione documentale attestante la semplice comunicazione dell'attivazione del preventivo contraddittorio procedimentale, dandone atto nella stessa cartella di pagamento, ma senza dimostrazione che a tale formale dicitura sia stato dato seguito con l’effettivo invio del preavviso bonario.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20955/2023 R.G. proposto da : PROIETTI TOPPI GIAN LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO TANGORRA N. 9, presso lo studio dell’avvocato GIANNINI FRANCESCO (GNNFNC75C19H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ex lege domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1704/2023 depositata i l 27/03/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA All'esito di controlli ex articolo 36 terdel decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, il contribuente Gianluca Proietti Tippi era attinto da cartella esattoriale con ripresa a tassazione e reagiva avanti il giudice di prossimità contestando il dovuto nonché la mancanza del preventivo avviso bonario di irregolarità con cui si concreta il contraddittorio preventivo endoprocedimentale. Trovava parziale apprezzamento delle proprie ragioni, limitatamente al criterio del calcolo degli interessi.
Spiccava appello l'Amministrazione finanziaria, nonché appello incidentale la parte contribuente, ciascuno per i capi di propria soccombenza. Segnatamente, per quanto qui maggiormente interessa, la parte contribuente riproponeva le eccezioni procedurali di mancato invio dell'avviso bonario. Questi argomenti non trovavano accoglimento presso il giudice del gravame, donde ricorre per Cassazione la parte contribuente, affidandosi ad unico motivo di impugnazione, mentre l’Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 in combinato disposto con l’art. 6 della Legge n. 212/2000.
Nella sostanza si lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio abbia erroneamente interpretato e falsamento applicato le norme relative all’invio dell’avviso bonario al contribuente dopo avere eseguito degli effettivi “controlli formali” sulla dichiarazione presentata e non dei semplici controlli automatici. Il motivo è fondato e va accolto, laddove l'Amministrazione ha prodotto nei gradi di merito, e qui ripreso ai fini dell’esaustività dell'atto processuale, la produzione documentale attestante la semplice comunicazione dell'attivazione del preventivo contraddittorio procedimentale, dandone atto nella stessa cartella di pagamento, ma senza dimostrazione che a tale formale dicitura sia stato dato seguito con l’effettivo invio del preavviso bonario.
Dev’essere rigettata la preliminare eccezione di parte pubblica laddove evidenzia che sia stato evocato in giudizio il solo soggetto esattore, senza alcun riferimento all'ente impositore, cui compete il contraddittorio per i profili di sussistenza del debito tributario. Ed infatti, è ormai acquisito il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie l’Agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 5062; Cass. civ., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613; Cass. civ., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8295; Cass. civ., Sez. V, 14 settembre 2020, n. 19074; Cass. civ., Sez. V, 12 maggio 2021, n. 12512). Purtuttavia, la questione attiene alla validità della cartella ed alla sua specifica indicazione di essere stata preceduta dal rituale confronto endoprocedimentale, da cui deriva la legittimazione processuale dell’incaricato per la riscossione. Per costante orientamento di questa Corte, non sussiste un litisconsorzio necessario fra ente impositore, incaricato per la riscossione e parte contribuente che può dirigere l’azione verso l’uno,l’altro o entrambi , rimanendo poi in capo all’incaricato per la riscossione l’onere di chiamare in causa l’ente impositore, per i profili di competenza, assumendosi la responsabilità conseguente (Cass.
S.U. 16412/2007; Cass. V, n.13082/2011; n. 14991/2020). Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché svolga gli accertamenti necessari di cui in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio - Roma , in diversa composizione, cui demanda di