Decreto — n. 28685/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8625/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro PIOPPI STEFANIA, con l’avvocato BUGAMELLI ANDREA (BGMNDR82A26A271I) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n.758/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28685/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro PIOPPI STEFANIA, con l’avvocato BUGAMELLI ANDREA (BGMNDR82A26A271I) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n.758/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8625/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro PIOPPI STEFANIA, con l’avvocato BUGAMELLI ANDREA (BGMNDR82A26A271I) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n.758/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna leparti ricorrent i in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/1