Cassation court quashes tax appeal verdict for violating necessary joinder of partners in unitary audit proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court quashed the second-instance judgment and remanded the case to the first instance for a new trial. The appellant argued that the appellate court violated his right to defense by relying on a separate, pending lawsuit against the company he co-managed without his participation. The court held that tax audits against partnerships require the mandatory joinder of all partners as necessary co-litigants, making a judgment rendered without them absolutely null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3, 4 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 546/92: In tax proceedings against partnerships, the unitary nature of the audit necessitates the joinder of all partners as necessary co-litigants; a judgment rendered without their participation is absolutely null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16518/2016 R.G. proposto da : BIANCO CARLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LISTA PASQUALE (LSTPQL48D22I234U) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1032/2016 depositata il09/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI.
FATTI DI CAUSA Il signor Carlo Bianco era destinatario di avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l'anno d'imposta 2008 dei maggiori redditi derivantigli per trasparenza dalla partecipazione alla società Euroscavi sas di cui era socio accomandatario. Trovava apprezzamento delle proprie ragioni davanti al giudice di prossimità, ma l'Ufficio appellava rilevando la violazione del contraddittorio per mancata riunione con l'analogo giudizio, promosso dalla società e pendente avanti alla stessa CTR per la Campania. Il collegio d'appello rilevava una conseguenzialità fra la sentenza relativa alla società, ove erano state confermate le riprese a tassazione, e la posizione del socio.
Pertanto, accoglieva l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado. Avverso questa pronuncia propone ricorso in contribuente Carlo bianco affidandosi a due mezzi di impugnazione, mentre l'Amministrazione finanziaria si è riservata l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numeri 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 del DPR numero 600 del 1973, dell'articolo 39, secondo comma, lettera d) bis del medesimo decreto, dell'articolo 10 della legge numero 212 del 2000, nonché violazione falsa applicazione degli articoli 24,111, sesto comma, della Costituzione repubblicana, nonché violazione falsa applicazione dell'articolo 40 dello stesso DPR numero 600 d el 1973, carenza assoluta e difetto di motivazione.
In buona sostanza, si contesta che il giudice di appello si sia limitato ad affermare che le difese del contribuente si siano limitate alla contestazione dell'accertamento a carico della società partecipata, laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo il ricorso al metodo induttivo per il solo mero ritardo del contribuente nel fornire la documentazione scritta. Parimenti errata sarebbe la sentenza in scrutinio per aver fatto riferimento al presupposto accertamento in capo alla società Euroscavi sas di cui il ricorrente è socio accomandatario, vedendosi così pregiudicato dall'esito di un giudizio di cui non è stato parte, con profonda lesione del diritto di difesa del contribuente.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di rito, per violazione dell'articolo 32 del DPR numero 600 del 1973, nell'articolo 39, secondo comma, lettera d) bisdel medesimo testo, nonché nell'articolo 10 della legge numero 212 del 2000. In buona sostanza, si lamenta l'omissione d’esame del fatto consistente nella produzione in primo grado dell'intera documentazione contabile relativamente al periodo d'imposta 2008, evidenziando l'essere tenuto in considerazione che la richiesta di documentazione contabile non era mai pervenuta al legale rappresentante della società, per effetto a lui non imputabile; altresì, il giudice di appello non ha considerato la richiesta di CTU contabile sulla documentazione prodotta in primo grado.
Invia preliminare di rito, occorre rilevare la violazione del contraddittorio fra la società Euroscavi sas, il signor Carlo Bianco, suo socio accomandatario, e gli altri soci non conosciuti. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando:
a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi;
b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci;
c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito;
d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018). Non essendosi verificate le tre ultime condizioni che consentirebbero la ricostruzione del litisconsorzio in questa sede, la sentenza in scrutinio va cassata con rinvio al giudice di primo grado per rinnovare l'intero giudizio nel rispetto del litisconsorzio sostanziale e processuale.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio e , previa integrazione del contraddittorio, r imette le parti alla Corte di giustizia