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Ordinanza — n. 28668/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding bank withdrawal income tax burden and evidentiary review failures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28668/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that partially upheld the tax agency's claims. The taxpayer argued that the tax court failed to properly examine evidence regarding the source of funds for bank withdrawals and incorrectly applied the burden of proof for professional income. The court found these arguments valid, noting the lack of specific reasoning on the provenance of funds and the improper handling of the evidentiary burden for the taxpayer's professional activities.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973: The court must explicitly examine the evidence presented by the taxpayer regarding the source of funds; failure to do so constitutes a violation of the principle of contradictory proceedings and requires the case to be remanded for a new judgment.

Parole chiave

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burden of proof bank withdrawals professional income contradictory proceedings tax evasion evidentiary review remand for retrial deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Col secondo motivo si deduce contraddittorietà della decisione e sua illogicità manifesta a mente dell’art. 360, primo comma, num.
Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973
Corte Cost. n. 228 del 2014

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 228 del 2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Avv. ZAMBARDI Otello,quale difensore di sé stesso; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, sez. staccata di Latina, n. 2672/40/16 depositata il 4 maggio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia notificava al ricorrente avviso di accertamento per recupero di IRPEF, iva e IRAP a seguito di indagini bancarie.

La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR invece riformava la sentenza di primo grado accogliendo parzialmente il gravame proposto dall’ufficio, dando peraltro atto del formarsi del giudicato circa l’accoglimento del ricorso in relazione all’IRAP. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia non si è regolarmente e tempestivamente costituita a INDAGINI BANCARIE DECADENZA mezzo di controricorso, limitandosi a depositare un atto di “costituzione” finalizzato alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Il contribuente ha altresì depositato memoriaillustrativa. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia vizio di ultrapetizione, avendo la CTR accolto l’appello anche in riferimento al recupero impositivo operato sui prelevamenti, laddove in proposito la stessa Agenzia aveva chiesto la cessazione della materia del contendere. 1.1. Il motivo è fondato, tanto risultando dagli atti e non avendo assolutamente distinto la CTR fra prelevamenti e versamenti. Peraltro, deve rimarcarsi in proposito che, svolgendo il ricorrente attività di libero professionista (Avvocato), per i prelevamenti come noto non opera la presunzione di reddito con riguardo ai relativi importi, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, essendo venuta meno l’equiparazione in proposito fra attività imprenditoriale e professionale, il tutto fin dalla pronuncia Corte Cost. n. 228 del 2014.

2. Col secondo motivo si deduce contraddittorietà della decisione e sua illogicità manifesta a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. 2.1. Nonostante l’incongrua rubricazione del motivo, appare evidente che il ricorrente abbia dedotto l’omesso esame delle risultanze probatorie relativamente (a questo punto) ai versamenti effettuati e addebitati a ricavo dall’Agenzia. In effetti in relazione a tali movimentazioni la parte ha dimostrato di aver dedotto elementi probatori tesi a dimostrare la provenienza della provvista necessaria per i versamenti da operazioni già assoggettate a tassazione (nella specie riscossione di titoli postali), ma sul punto la CTR nulla ha motivato, limitandosi piuttosto ad astratte considerazioni circa l’onere della prova a carico del contribuente, ma appunto senza esaminare nella specie se lo stesso sia stato o meno soddisfatto attraverso la documentazione prodotta. Il motivo sul punto è dunque fondato.

3. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. staccata di Latina che, in diversa composizione, provvederà altresì a liquidare le spese del gi