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Ordinanza — n. 28609/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows tax appeal when prior company judgment invalidates basis for shareholder tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28609/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's resistance and allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision. The taxpayer argued that a prior judgment annulling a company's tax assessment should extend to her individual liability as a shareholder. The court ruled that because the company's judgment was based on substantive merits rather than procedural defects, it legally invalidated the presumption of income attribution to the shareholder, making the new assessment illegal.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: When a final judgment annulling a tax assessment against a company is based on substantive merits, it invalidates the presumption of income attribution to shareholders, rendering subsequent individual assessments illegal.

Parole chiave

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tax judgment estoppel shareholder liability substantive merit judgment tax assessment cascade procedural vs substantive defect Cassazione ordinanza presumption of income attribution imposta sulle società

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 384 cod.
art. 384 cod. proc. civ
Il ricorso dev’essere dunque accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., dev’essere accolto il ricorso introduttivo.
art. 2727 cod. civ
2.Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2727 cod. civ., in quanto, a seguito della definitività dell’accertamento societario conseguente al passaggio in giudicato della sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 10930 del 05/05/2017
(Sez. 3 n. 10930 del 05/05/2017;
Sez. 6-5, n. 321 del 13/01/2015
Sez. 6-5, n. 321 del 13/01/2015); che, nella specie, l'errore di diritto consiste nell'aver attribuito efficacia di giudicato alla sentenza CTR Campania n.
Cass.752/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE Annunziata, con avv. Stefano Fiorentino; -ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3405/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 11 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024 dal Consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE: L’Agenzia notificava avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione un maggior reddito pari ad € 317.660,00, quale quota del reddito accertato nei confronti di una società a ristretta base partecipativa di cui la contribuente era socia. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava la sentenza di primo grado. A seguito del conseguente giudizio di cassazione, questa Corte con RISTRETTA BASE ordinanza n.12066/2018 cassava la pronuncia con rinvio. Invero risultava che la CTR avesse accolto il gravame dell’Agenzia sul presupposto di una pronuncia favorevole all’Ufficio, inerente all’accertamento nei riguardi della società, che sarebbe passata in giudicato.

Orbene questa Corte osservava che “ il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché l'erronea presupposizione della sua esistenza, equivalendo all'ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto ma quale errore di diritto, derivandone sostanzialmente un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua disciplina, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c. (Sez. 3 n. 10930 del 05/05/2017;

Sez. 6-5, n. 321 del 13/01/2015); che, nella specie, l'errore di diritto consiste nell'aver attribuito efficacia di giudicato alla sentenza CTR Campania n. 10393/09/15, la quale, al momento della pronunzia della decisione impugnata (18 maggio 2016), non era ancora divenuta irrevocabile (essendo stata depositata il 20 novembre 2015)”. In sede di giudizio di rinvio, la CTR respingeva l’appello, per cui la contribuente ricorre nuovamente in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per essersi il giudice di rinvio sottratto all’applicazione del principio implicitamente espresso da questa Corte secondo cui il giudicato formatosi nei riguardi della società, e nella specie favorevole ad essa, si rifletterebbe sul giudizio inerente alla ripresa a tassazione del reddito imputato alla socia. 2.Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2727 cod. civ., in quanto, a seguito della definitività dell’accertamento societario conseguente al passaggio in giudicato della sentenza n. 10393, la CTR avrebbe dovuto conformarsi allo stesso.

3. Col terzo motivo si deduce che la sentenza sul punto è fondata su una motivazione apparente, non fornendo essa alcun elemento in base al quale la pronuncia resa nei riguardi della società, e passata in giudicato, non sarebbe estensibile nei suoi effetti all’accertamento nei confronti della socia.

4. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, in relazione alla loro connessione, e vanno accolti. La sentenza n. 10393, lungi dal basarsi su una mera irritualità del ricorso, come sostenuto dall’Agenzia che ne ritiene la natura meramente processuale e dunque l’inidoneità al giudicato sostanziale, conclude con riguardo all’accertamento societario nel senso che “il primo giudice ha motivato espressamente in ordine all’insufficienza della prova sottesa all’accertamento, evidenziando che l’avviso di accertamento poggia su un PVC…non messo a disposizione del giudice, unitamente alle dichiarazioni rese dai terzi acquirenti contattati ed ad eventuali accertamenti bancari.

Cosicché le complessive acquisizioni, neppure concretamente valutabili, restano meri indizi, con conseguente inadeguatezza dell’accertamento ed ogni conseguenza sull’avvenuta rettifica”. Una volta, dunque, che la sentenza in parola risulta passata in giudicato (e di ciò dà atto la sentenza di rinvio) nulla più osta all’utilizzo della stessa che ha demolito l’atto presupposto dell’accertamento sociale rispetto a quello dell’accertamento a cascata nei riguardi del socio. Invero “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali aristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utilisocietari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell'avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale (Cass.752/2021). 3.Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti motivi.

3. Il ricorso dev’essere dunque accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., dev’essere accolto il ricorso introduttivo. Le spese del presente giudizio di legittimità gravano sulla controricorrente soccombente, mentre quelle dei gradi precedenti vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.800,00, oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’onorario, iva e cpa, e oltre ad esborsi per € 200,00, con distrazione in favore del difensore della ricorrente antistatario, d