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Ordinanza — n. 28607/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of necessary co-litigation among all partners in a partnership firm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28607/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the entire tax proceeding null and remitted the case to the first-instance court. The appellant, For Men S.N.C., challenged a tax assessment, but the court found a fatal procedural defect: the necessary co-litigation of all partners was absent. Since tax assessments against partnerships automatically impute income to every partner, the judgment without their participation was legally void.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 5 DPR 917/1986: Tax proceedings against partnerships require the participation of all partners as necessary co-litigants; absence of any partner renders the judgment absolutely null.

Parole chiave

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necessary co-litigation partnership tax liability automatic income imputation procedural nullity tax assessment transparency patrocinatore di controparte ripetibili dell'avvocato procedimento contraddittorio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Con l’unico motivo la società ricorrente prospetta , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39, first paragraph, letter d) of D.P.R. 600/1973
Con la prima denuncia la violazione dell’art. 39, primo comma, lett.
Art. 32 of D.Lgs. 446/1997
600 e dell’art. 32 d.lgs.
Art. 54 of D.P.R. 633/1972
Con la seconda denuncia la violazione dell’art. 54 d.P.R.
Art. 10-bis of Law 146/1998
Con la terza censura denuncia la violazione dell’art. 10 - bis legge 8maggio.1998, n.
Art. 5 of D.P.R. 917/1986
Con la seconda denuncia la violazione dell’art. 54 d.P.R.
Art. 14 of D.Lgs. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815
Cass., 11/6/2018, n. 15116
Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452
917 (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 20/06/2012, n. 10145
13452; Cass., Sez. U., 20/06/2012, n. 10145).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14401/2017R.G. proposto da: FOR MEN S.N.C., in persona degli amministratori Antonio Lubrino e Andrea Rosatelli, rappresentata e difesa dagli Avv . Nicola Neri e Giovanni Neri presso i l cui studio in Lido di Ostia, Roma , Via Quinto Aurelio Simmaco,7, è elettivamente domicil iata , –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 7648 / 201 6 , depositata il 30 novembre 2016; AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF IRAP Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. For Men s.n.c. ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello dalla stessa propostoavverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta,aveva accolto solo parzialmente il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, l’Ufficio avevarettificato il reddito di impresa. L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale. Considerato che:

1. Con l’unico motivo la società ricorrente prospetta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., tre diverse censure. 1.1. Con la prima denuncia la violazione dell’art. 39, primo comma, lett.

d) d.P.R. 29 settembre 197 3, n. 600 e dell’art. 32 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Assume che l’Ufficio ha determinato il reddito in via induttiva, indipendentemente dalla regolarità delle scritture contabili, contestando un comportamento antieconomico in ragione di costi superiori al normale ed argomenta sulla normalità dei costi sostenuti ed alla incomprensibilità della ricostruzione del reddito. Aggiunge che quest’ultimo è stato rideterminatodall’Ufficio secondo il «livello minimo di sussistenza» senza alcuna ricostruzione dei ricavi e senza che combaciassero i risultati delle imposteindirette e di quelle dirette. 1.2.

Con la seconda denuncia la violazione dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Assume che anche per le imposte indirette l’Ufficio non era legittimato a procedere su base induttiva non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 54, commi 2 e 3, cit. 1.3. Con la terza censura denuncia la violazione dell’art. 10 - bis legge 8maggio.1998, n. 146. Osserva che le rettifiche di cui all’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 ed all’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 non possono essere effettuate nei confronti dei «contribuenti congrui, anche per adeguamento agli studi di settore, qualora l’ammontare delle attivitànon dichiarate, su base presuntiva, con un massimo di euro 50.000,00 sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati».

2. In via preliminare va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della For men s.n.c. 2.1. L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da unosoltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., Sez.

U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116). Cons. est. Rosanna Angarano 4 2.2. Gli stessi principi operano anche con riferimento all'Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452; Cass., Sez. U., 20/06/2012, n. 10145). 2.3. Nel caso di specie si è verificato che il giudizio si è svolto davanti ai giudici di merito senza la presenza processuale dei soci la cui partecipazione al giudizio era necessaria vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone.

11. In conclusione, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio; la controversia va, pertanto,rimessa al giudice del primo grado,Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma , in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della For Man s.n.c.. Le spese saranno regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullit à dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della For man s.n.c., alla quale demanda di provvedere anche