Cassation Court remands case for joint hearing due to pending parallel litigation and novel legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal and remanded the case for a new hearing. The appellant argued that the lower court erred in reforming a dismissal based on pending litigation and in calculating the statute of limitations for the heir. The court found that joint treatment was necessary due to a parallel pending appeal and the novelty of the legal question regarding the effects of extinguished litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 360 n. 1 c.p.c.; The Court of Cassation may remand a case for joint hearing when parallel proceedings exist or when a novel legal issue requires public session deliberation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17984/2017R.G. proposto da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE, in qualità di successore a titolo universale di Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Enza Novara e domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –controricorrente – E contro ROMEO ORAZIO Cartella pagamento- estinzione del giudizio – effetti Cons. est. Rosanna Angarano 2 - Intimato - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILI A , SEZIONE STACCATA DI CATANIA,n. 1 459 / 2017 , depositata il 12 /0 4 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, Michele Di Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Rilevato che:
1. La società di riscossione, Riscossione Sicilia s.p.a. , ricorre avverso la sentenza in epigrafe nei confronti di Orazio Romeo, erede del contribuente Sebastiano Pappalardo, evocando in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate. 1.1. La C.t.r. premette nella sentenza impugnata che Orazio Romeo aveva impugnato,in qualità di erede di Sebastiano Pappalardo, cartella di pagamento relativa alle imposte per l’anno 2004 e che la C.t.p. aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la stessa cartella era stata già impugnata dal de cuius in separato giudizio che era stato interrotto in data 8 aprile 2011, stante la dichiarazione da parte dei difensori di morte quest’ultimo, e poi dichiarato estinto per mancata riassunzione con provvedimento del 31 gennaio 2012.
La C.t.r. riteneva, invece,che l’estinzione del giudizio introdotto dal dante causa, e conseguita a lla mancata riassunzione successiva all’interruzione per il suo decesso,non impedisse all’erede di proporre autonomo e tempestivo ricorso; rilevava, poi, che la cartella di pagamento non era stata ritualmente notificata, non essendo state adempiute tutte le formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e, in particolare, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario e non essendo intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo in quanto non risultava che questi avesse ricevuto la raccomandata di conferma del Cons. est.
Rosanna Angarano 3 deposito del piego. Nel merito, rilevava che le somme di cui alla cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 avevano ad oggetto versamenti Irpef, Iva ed Irap, relativi al 2004, per i quali il contribuente si era avvalso della sospensione disposta a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici del 2002 e successivamente aveva presentato istanza di definizione agevolata effettuando regolarmente,sino alla data della decisione, i pagamenti. Per l’effetto, annullava la cartella.
2. Orazio Romeo non ha svolto attività difensiva. L’Agenzia delle entrate, invece, aderisce, con controricorso, alle conclusioni della ricorrente.
3. Nel giudizio è intervenuta, a mezzo del medesimo difensore l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di successore a titolo universale della ricorrente,che ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivola soci età di riscossione, cui è succe duta a titolo universale l’Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ. , «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; error in procedendo». Con l’unico motivo, propone plurime censure. 1.1. Con la prima, deduce che la C.t.r. ha errato nel riformare la sentenza di primo grado –che, invece, aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per litispendenza - e nel decidere la causa nel merito, sebbene l’erede avesse proposto autonomo ricorso, privo dei requisiti per poter essere considerato riassunzione di quello già introdotto dal de cuius ed ancora pende n te atteso che solo successivamente era stato dichiarato interrotto. 1.2.
Con la seconda deduce che la C.t.r. ha errato nel ritenere tempestivoil ricorso proposto dal l’erede facendo decorrere il termine Cons. est. Rosanna Angarano 4 per l’impugnazione della cartella dalla data del 21 settembre 2010, indicata dal de cuius nel ricorso dal medesimo proposto - anziché da quella del 28 aprile 2010 di notifica della stessa - e che ha errato nel ravvisare un vizio di detta notifica, sicché anche il ricorso proposto dal de cuius era tardivo.
2. Con il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 1 c.p.c.» Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a favore del giudice dell’esecuzione, sebbene il ricorrente avesse dichiarato che era già iniziata la procedura di esproprio immobiliare.
3. Sussistono i presupposti per rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. 3.1. Va rilevato in via preliminare che pende innanzi a questa Corte il ricorso n. 22244 del 2021 proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società di Riscossione e di Orazio Romeo. Detto ulteriore ricorso è avversa altra sentenza della C.t.r. pronuncia ta in giudizio avente ad oggetto la medesima cartella di pagamento nuovamente notificata ad Orazio Romeo. Si rende, pertanto, opportuna la trattazione congiunta. 3.2. La delibazione di alcuni dei motivi di ricorso, con i quali si contesta la ritualità della notifica, necessita con riferimento ad entrambi i giudizi, l’acquisizione dei fascicoli di merito. 3.3. Infine, il ricorso prospetta questione - relativa agli effetti dell’estinzione del giudizio impugnatorio avverso cartella di pagamento - che per la sua novità, non risultando precedenti specifici con riferimento al tipo di atto qui impugnato, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Cons. est. Rosanna Angarano 5 La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 22244 del 2021 i