Civil procedure dismissed: lawsuit against tax authority dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, dismissing the appeal filed by Giorgio Fanfani against the Revenue Agency. The lower court had already determined that the lawsuit was formally concluded under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the extinction of proceedings for tax claims. Consequently, the Court upheld the decision that no further judicial action was necessary as the legal basis for the dispute had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of proceedings by operation of law automatically terminates the judicial process, precluding further appeals unless the parties explicitly request a hearing to revive the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19340/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FANFANI GIORGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUPI RAFFAELLO, VIGNOLI ALESSIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA SEZ.DIST. LIVORNOn.101/10/2020 depositata il 21/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/10/2024