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Ordinanza Interlocutoria — n. 28501/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28501/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28501/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con avviso di accertamento n. TC303T301385/2012 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Potenza, a seguito di attività di verifica effettuata dalla Direzione regionale, recuperava a tassazione nei confronti della società Santavenere Vacanze s.r.l., con sede in Potenza, per l’anno 2010, gli interessi passivi bancari dedotti dalla contribuente per complessivi € 107.846,00, oltre ad € 2.112,31 per commissione e spese bancarie ed oltre alle perdite dedotte per la parte eccedente l’ammontare delpatrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, prima della fusione per incorporazione della società Imprese Turistiche Golfo di Policastro s.r.l., riportate in misura eccedente rispetto al patrimonio netto della società incorporata; rideterminava, quindi, il reddito complessivo ai fini IRES per l’anno d’imposta suddetto.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 28501/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La società contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza la quale, con sentenza n. 312/02/2014, depositata il 25 marzo 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento in oggetto.

Parole chiave

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imposta sul reddito e sull'utile imposta annuale ricupero d'imposta elusione fiscale inoltro della dichiarazione fiscale tassazioni fiscali
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13292/2016R.G. proposto da: SANTAVENERE VACANZE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Venezia n. 11, presso lo studio della prof. avv. Livia Salvini dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, -ricorrente - contro AGENZIE DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Basilicata n. 568/01 /201 5 , depositata il 18 novembre 2015;

AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES 2010. R.G. N.13292/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del21 giugno2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Aldo Ceniccola, chenon si è opposto alla richiesta di rinvio della trattazione del ricorso; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TC303T301385/2012 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Potenza, a seguito di attività di verifica effettuata dalla Direzione regionale, recuperava a tassazione nei confronti della società Santavenere Vacanze s.r.l., con sede in Potenza, per l’anno 2010, gli interessi passivi bancari dedotti dalla contribuente per complessivi € 107.846,00, oltre ad € 2.112,31 per commissione e spese bancarie ed oltre alle perdite dedotte per la parte eccedente l’ammontare delpatrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, prima della fusione per incorporazione della società Imprese Turistiche Golfo di Policastro s.r.l., riportate in misura eccedente rispetto al patrimonio netto della società incorporata; rideterminava, quindi, il reddito complessivo ai fini IRES per l’anno d’imposta suddetto.

2. La società contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza la quale, con sentenza n. 312/02/2014, depositata il 25 marzo 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento in oggetto.

3. Interposto gravamedall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza n. 568/01/2015, pronunciata il 22 settembre 2015 e depositata in segreteria il 18 novembre 2015, accoglieva l’appello, confermando la R.G. N.13292/2016 Cons. est. Valentino Lenoci legittimità dell’avviso di accertamento e compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Santavenere Vacanze s.r.l., sulla base di settemotivi(ricorso notificato il 20 maggio 2016). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Con decreto del 26 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’udienza pubblica del 21 giugno 2024, nel corso della quale il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso non opponendosi alla richiesta di rinvio della trattazione del ricorso. -Considerato che:

1. Con memoria in data 5 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di avere presentato, in data 29 marzo 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolataex art. 1, commi 231 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comprendente il carico iscritto a ruolo relativo all’avviso di accertamento impugnato, con pagamento rateizzato fino al 30 novembre 2027. La domanda è stata accolta con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione dell’8 settembre 2023. In base all’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati sono sospesi nelle more del pagamento delle somme dovute; l’estinzione del giudizio è quindi subordinata all’effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. R.G. N.13292/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Ricorrono quindi le condizioni per sospendere il presente giudizio fino al 30 novembre 2027, con rinvio a nuovo ruolo ad una data successiva. P. Q. M. La Corte sospende il giudizio sino al