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Ordinanza Interlocutoria — n. 28500/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal due to new law allowing installment payments until 2027.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28500/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal regarding disallowed depreciation deductions until November 2027. The taxpayer had joined a new legislative framework permitting installment payments for tax debts, which legally freezes related judicial proceedings. Consequently, the court halted the case to await the completion of payment obligations and the production of corresponding documentation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022; judgments concerning extinguished debts are suspended during the payment of due sums, requiring the perfection of the definition and production of payment documentation for case extinction.

Parole chiave

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tax appeal suspension installment payments depreciation deductions legislative framework judicial proceedings freeze deduzione per affitto nelle prestazioni complementari deduzione dal reddito computabile tassa di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022
Con memoria in data 5 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di avere presentato, in data 29 marzo 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolataex art. 1, commi 231 ss., della legge 29.12.2022, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13299/2016R.G. proposto da: SANTAVENERE VACANZE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Venezia n. 11, presso lo studio della prof. avv. Livia Salvini dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, -ricorrente - contro AGENZIE DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Basilicata n. 567 /01 /201 5 , depositata il 18 novembre 2015;

AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES 2007. R.G. N.13299/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del21 giugno2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Aldo Ceniccola, che non si è opposto al rinvio della trattazione del ricorso; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TC303T30138 2 /2012 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Potenza, a seguito di attività di verifica effettuata dalla Direzione regionale, recuperava a tassazione nei confronti della società Santavenere Vacanze s.r.l., con sede in Potenza, per l’anno 2007, i maggiori ammortamenti relativi al complesso alberghiero “Santavenere Hotel” dedotti dalla contribuente nell’anno 2007. In particolare, la società aveva iscritto in bilancio l’ammontare lordo delle attrezzature, pari ad € 1.842.535,26, comprensivo del fondo ammortamento, ed ammortizzava civilisticamente e deduceva fiscalmente l’importo di € 472.716,56, ottenuto applicando genericamente , sul valore di € 1.842.535,26 , il coefficiente di ammortamento del 25%, senza effettuare alcuna distinzione tra le varie tipologie di beni.

L’Ufficio, quindi, provvedeva a riconteggiare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili, pari ad € 371.890,71, recuperando a tassazione l’importo di € 100.825,85, quali ammortamenti non deducibili ottenuti dalla differenza tra l’importo fiscalmente dedotto (€ 472.716,56) e quello fiscalmente deducibile riconteggiato dai verbalizzanti (€ 371.890,71). R.G. N.13299/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 2. La società contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza la quale, con sentenza n. 315/02/2014, depositata il 25 marzo 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento in oggetto.

3. Interposto gravamedall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza n. 567/01/2015, pronunciata il 22 settembre 2015 e depositata in segreteria il 18 novembre 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento e compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Santavenere Vacanze s.r.l., sulla base di sei motivi (ricorso notificato il 20 magio 2016). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Con decreto del 26 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’udienza pubblica del 21 giugno 2024, nel corso della quale il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso non opponendosi alla richiesta di rinvio della trattazione del ricorso. -Considerato che:

1. Con memoria in data 5 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di avere presentato, in data 29 marzo 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolataex art. 1, commi 231 ss., della legge 29.12.2022, n. 197,comprendente il carico iscritto a ruolo relativo all’avviso di accertamento impugnato, con pagamento rateizzato fino al 30 novembre R.G. N.13299/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 2027. La domanda è stata accolta con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione dell’8 settembre 2023. In base all’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati sono sospesi nelle more del pagamento delle somme dovute; l’estinzione del giudizio è quindi subordinata all’effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ricorrono quindi le condizioni per sospendere il presente giudizio fino al 30 novembre 2027, con rinvio a nuovo ruolo ad una data successiva. P. Q. M. La Corte sospende il giudizio