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Ordinanza — n. 28491/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's late withdrawal and acceptance of simplified settlement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28491/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the case. Although the taxpayer initially argued against the tax authority's findings regarding fiscal incentives, they later submitted a memorandum confirming their withdrawal and acceptance of the simplified settlement procedure. The court ruled that because the judgment's termination depended on these subsequent legislative effects rather than the original appeal, no further procedural fees were required.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; Art. 1, comma 17, l. n. 228/2012: When a party withdraws an appeal and accepts a simplified settlement, the judgment is extinguished without the need for additional unified contribution fees if the termination stems from subsequent legislative effects.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal simplified settlement procedure judgment extinction unified contribution fees fiscal incentives tax authority Cassation Court contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 460 e 466, l. n. 311/2004
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
d.l. n. 193/2016
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012
115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass.07/06/2018, n.14782
Cass.07/06/2018, n.14782).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREDITO COOP. FIORENTINO-CAMPI BISENZIO, in liquidazione coatta amministrativa, sedente in Campi Bisenzio, con avv. Ilaria Pagni, Amedeo Bassi e Simone Pistelli; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 341/2016 depositata il 22 febbraio 2016. Il Sostituto procuratore generale Aldo Cenniccola ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia notificava avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2005 individuando un maggior imponibile per € 5.054.581,00, nonché maggior valore della produzione a fini IRAP per € 149.651,00, oltre ad applicare le relative sanzioni, il tutto in relazione all’asserita indebita fruizione di agevolazioni fiscali ai RINUNCIA sensi dell’art.1, commi 460 e 466, l. n. 311/2004, non essendosi riscontrata un’effettiva e concreta mutualità di vantaggio.

La CTP annullava il rilievo, ma la CTR, in accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia, riformava la sentenza. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a tre motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo il contribuente ha depositato memoria in cui dava atto della rinuncia al ricorso, e l’Agenzia accettava la suddetta rinuncia. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente deve darsi atto, come già indicato, che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato alla controparte e debitamente sottoscritto anche dal legale rappresentante in data 14 dicembre 2017, depositato il 23 dicembre 2022, premettendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016 in adempimento delle cui disposizioni veniva appunto effettuata la rinuncia stessa.

La rinuncia a spese compensate risulta altresì essere stata accettata dall’Agenzia. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.

Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara le spese dell’intero giudizio compensate f