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Ordinanza — n. 28466/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28466/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28466/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4146/2021 R.G. proposto da: BUTTARO NEREO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’ avv. Mauro Mocci (PEC: ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ) -controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore -intimata - Oggetto: intimazione di pagamento Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2196/03/2020 depositata in data 16/07/2020, non notificata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28466/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Roberto Succio non trascrivendosi in ricorso, né producendo il ricorrente alcun atto o documento dal quale evincersi la condizione giuridica in cui si trova il soggetto il cui potere si assume viziato ab origine parimenti, la CTR ha deciso correttamente; - come è noto, la Corte Costituzionale (Sent. n. 164 del 24 luglio 2020) ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle previsioni contenute nell’art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) nella parte in cui si istituiscono nuove posizioni organizzative destinate ad essere ricoperte senza ricorrere alla regola del pubblico concorso.

Parole chiave

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pagamento degli arretrati pagamenti rateali dazione in pagamento riscossione di prestazione canoni non corrisposti condanna al pagamento pecuniario

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 8053/2014
Sez. Un. n. 8053/2014); -con riguardo alle questioni di diritto che si pongono sul tema, che peraltro sono difettose anche quanto a specificità e localizzazione, Cons.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4146/2021 R.G. proposto da: BUTTARO NEREO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’ avv. Mauro Mocci (PEC: ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ) -controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore -intimata - Oggetto: intimazione di pagamento Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2196/03/2020 depositata in data 16/07/2020, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2024 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - Buttaro Nereo ricorreva avverso l’intimazione di pagamento relativamente ad alcune cartelle di pagamento riportate nell’intimazione,in ordine alle quali s i doleva della mancata notifica degli atti presupposti, oltre ad eccepire vizi di merito delle pretese così veicolate; - assente il Concessionario della riscossione in tale giudizio di merito, la CTP accoglieva il ricorso; - contro la medesima intimazione di pagamento il contribuente proponeva successivamente altro autonomo ricorsocon riferimento ad altre cartelle riportate nell’intimazione; in tale giudizio il riscossore si costituiva; - all’esito, la CTP accoglieva il ricorso limitatamente ad alcune cartelle e lo respingeva quanto ad altre; - appellava il contribuente con riguardo ai capi della sentenza che lo avevano visto soccombente; -la CTR confermava la statuizione di primo grado; - ricorre a questa Corte Buttaro Nereo con due motivi di gravame che illustra con memoria;

Considerato che: - il primo motivo intende far valere in questa sede il giudicato consistente nella sentenza della CTR (non si indica in atto di quale regione) n. 3572/2019, dal quale sostiene deriverebbe la nullità della sentenza qui gravata; -tale motivo è inammissibile; - invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 6024 del 09/03/2017), «affinché il giudicato Cons. Est. Roberto Succio esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria»;ciò non è accaduto, non risultando in atti tale produzione; -il motivo va quindi dichiarato inammissibile; - il secondo motivo di ricorso, con riguardo alla costituzione in giudizio del Riscossore, denuncia la genericità (al punto che tamquam non esset) della motivazione della pronuncia di appello, qualificando tale vizio come omesso esame di questione fondamentale; - il motivo è inammissibile con riferimento al denunciato vizio di omesso esame; - opera qui, infatti, il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014;

Cass. n. 11439 dell’11/05/2018); - con riferimento poi al profilo motivazionale della censura, che invero costituisce la parte centrale se non essenziale della doglianza, il motivo non può parimenti trovare accoglimento; -invero, la sentenza impugnata ha qui dato conto, con motivazione il cui contenuto si colloca ben al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”, delle ragioni per le quali ha ritenuto legittima la costituzione in giudizio del Riscossore (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); -con riguardo alle questioni di diritto che si pongono sul tema, che peraltro sono difettose anche quanto a specificità e localizzazione, Cons. Est.

Roberto Succio non trascrivendosi in ricorso, né producendo il ricorrente alcun atto o documento dal quale evincersi la condizione giuridica in cui si trova il soggetto il cui potere si assume viziato ab origine parimenti, la CTR ha deciso correttamente; - come è noto, la Corte Costituzionale (Sent. n. 164 del 24 luglio 2020) ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle previsioni contenute nell’art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) nella parte in cui si istituiscono nuove posizioni organizzative destinate ad essere ricoperte senza ricorrere alla regola del pubblico concorso.

Ciò in quanto tali posizioni, peraltro prive del carattere della stabilità, non implicano l’esercizio di funzioni propriamente dirigenziali; ancora, la stessa ha partimenti dichiarato infondata anche la questione di legittimità costituzionale delle previsioni contenute nell’art. 1, comma 93, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) nella parte in cui si introduce una disposizione di favore per alcuni dei dipendenti delle suddette Agenzie fiscali per quanto riguarda l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli (ossia: esonero da eventuali prove preselettive nonché riserva di posti finali nella misura del 50%).

Ciò in quanto l’esperienza professionale costituisce elemento meritevole di apprezzamento che non contrasta, nel rispetto di determinati limiti quantitativi, con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione; -pertanto, il ricorso è complessivamente rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate come in dispositivo; p.q.m. Cons. Est. Roberto Succio rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 13.000,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con onere a carico delle parti ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific