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Ordinanza — n. 28434/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares matter ceased due to administrative agreement annulling tax notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28434/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased, thereby terminating the proceedings against the Regional Transport Authority's decision. The appellant, the City of Palermo, argued that the authority failed to apply tax exemptions and misclassified the company's financials, while the respondent, AMAT Palermo, submitted that a prior agreement had already annulled the tax notices. The court ruled that the existence of the annulment agreement removed the legal basis for the contested judgment, making the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002; Art. 1, comma 17, L. 228/2012: The mechanism for doubling the unified contribution is inapplicable when the cassation appeal concludes with a declaration of cessation of the subject matter, as the contested decision loses its effect.

Parole chiave

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cessazione materia contendere contributo unificato raddoppio accordo annullamento atti impugnazione sentenza cassazione d.lgs. 507/1993 TOSAP tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici imposte comunali tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco

Disposizioni normative citate

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Art. 49, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 49, lett.
Artt. 38 e 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
a), d.lgs. 15 novembre 1993, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5098 del 16/02/2022
Cass. n. 5098 del 16/02/2022).
Cass., Sez. Un., n. 8980 dell'11/04/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso 2558 / 20 21 propost i da: Comune di Palermo (C.F.: 8 0016350821) , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, sita in Palermo alla Piazza Marina n. 39,rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, da ll’A vv. Giuseppe Natale (C.F. : NTLGPP58M31B429M; pec: t ; fax : 091.7407725; e-mail: r.saetta@comune.palermo.it); -ricorrente - contro Amat Palermo s.p.a.., con sede in Palermo, alla Via Roccazzo n. 77 (C.F. : 04797180827), nella persona del presidente del CdA e legale rappresentante Avv.

Michele Cimino , nato a Porto Empedocle ( AG ) il 12/08/1968 (C.F.:CMNMHL68M12F288I), rappresentata e difesa, come da procura speciale su foglio separato, dall’Avv.Prof. Roberto Pignatone ( C.F.: PGNRRT58E13H501B; pec: studiopignatone @ pec .it ; fax : 0 91 - 323083 ) ed Cessata materia del contendere. elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio dell'Avv. Prof. Ulisse Corea; - controricorr ente e ricorrente incidentale in via condizionata - - avverso l a sente nza n. 4282/08 / 20 20 emessa dalla C TR Sicil ia in data 27/07/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. Con sentenza n. 6659/05/2014 la CTP di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla AMAT Palermo s.p.a. avverso un avviso di accertamento relativo a Tosap per l’anno 2008.

2. Sull’impugnazione del Comune di Palermo, la CTR Sicilia rigettava il gravame, ritenendo non applicabile la Tosap per la gestione di aree di sosta a pagamento affidate dal Comune alla contribuente (società in house providing), svolgendo quest’ultima un mero servizio di gestione per la riscossione delle tariffe per la sosta, predeterminate dall’ente locale, cui il corrispettivo era trasferito.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Palermo sulla base di due motivi. L’AMAT Palermo s.p.a. ha resistito con controricorsoe ricorso incidentale in via condizionata. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 49, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per non aver la CTR considerato che l’esenzione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista in favore dello Stato e degli altri enti pubblici postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, e non al soggetto che agisca in qualità di concessionario.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per non aver la CTR considerato che il corrispettivo per la sosta delle autovetture all’interno del piazzale Ungheria è introitato nel bilancio della AMAT s.p.a.

3. Con istanza del 21 febbraio 2024, s.p.a. Amat Palermo premesso che: negli anni si era formato un complesso contenzioso con la Amat Palermo s.p.a. a causa dell’emissione di numerosi atti impositivi aventi ad oggetto l’applicazione della TOSAP all’utilizzo di aree di proprietà comunale da parte di quest’ultima nell’esercizio, per conto dell’ente, delle attività di controllo della sosta tariffata e di car bike sharing, nonché per i sovrappassi sulla rete tramviaria e del tributo sui rifiuti (nelle diverse denominazioni assunte nel tempo di TARSU, TARES e TARI) per le aree utilizzate nell’esercizio di tali attività; con la Amat Palermo s.p.a., nelle date del 26 e del 27 giugno 2023, aveva sottoscritto un accordo nell’ambito del quale si erano dati reciprocamente atto dell’insussistenza del presupposto di fatto per l’applicabilità della TOSAP e della debenza del tributo sui rifiuti; con provvedimento prot. gen. n. 1510538 del 23 novembre 2023 ed in esecuzione del citato accordo, aveva annullato gli avvisi di accertamento TOSAP, tra i quali quello oggetto del presente giudizio; tanto premesso, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate.

4. La materia del contendere risulta cessata perché è venuto meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente(v. Cass. n. 5098 del 16/02/2022).

5. Le spese vanno compensate, in considerazione della condotta processuale delle parti.

6. In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. Un., n. 8980 dell’11/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere determinativa del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.