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Ordinanza — n. 28388/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Customs Agency appeal, upholding regional court's factual finding on glass panel classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28388/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Customs Agency's appeal against a regional court decision that favored Marco Mammoliti s.p.a. regarding the customs classification of imported glass panels. The agency argued the panels were fully aluminum-framed, but the regional court found the glass retained its essential character based on photographic evidence showing the base remained free and sliding on rails. The supreme court affirmed that the lower court made a factual assessment rather than a legal error, thus dismissing the appeal and ordering the agency to pay the company's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 65, 66 D.P.R. 43/1973: The Court of Cassation rejects an appeal based on a factual error when the appellate court has correctly assessed the material characteristics of goods to determine their essential nature for tariff classification.

Parole chiave

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customs classification appeal tariff nomenclature interpretation factual assessment review essential character of goods administrative litigation costs classificazione doganale classificazione, etichettatura e imballaggio valore in dogana

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 65 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Art. 66 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 6505-2023, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO MARCO MAMMOLITI s.p.a., p.i. 0 0470390071 , in persona del legale rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione,rappresentata e difes a dagli avv. Claudio Gabriele e Antonio Oddo- Controricorrente Avverso la sentenza n. 4004/07/2022della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia, depositata il 19.10.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 2 giugno 2024dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che Dogane –Dazi –Voce tariffaria –Pannelli in vetro per box doccia RGN 6505/2023 Consigliere rel. Federici L’Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia, con cui, confermando la sentenza di primo grado, fu accolto il ricorso della Marco Mammoliti s.p.a. avverso l’avviso di liquidazione dei tributi e rettifica della bolletta doganale, relativa alla importazione di merce,che l’ufficio ha ritenuto di classificare in una voce tariffaria diversa da quellautilizzata e dichiarata dalla importatrice.

La controversia trae origine dall’importazione di pannelli in vetro e profilati di alluminioda parte della Mammoliti. Con dichiarazione doganale la merce era stata classificata nella voceNC 7020.0080.00, il cui dazio era ad aliquota 3%. All’esito del controllo doganale, delle contestazioni e del procedimentoseguitone, di risoluzione della controversia ai sensi degli artt. 65 e 66 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico della Legge Doganale), l’Ufficio doganale di Venezia emise l’atto di rettifica, con cui ritenne corretta la classificazione nella voce NC 7610.9090.00,con aliquota del 6%.

Ritenne nello specifico che si trattasse di pannelli in vetro completamente incorniciati in alluminio, e pertanto non più rientranti nei prodotti in vetro ma in alluminio. Contestando le conclusioni cui l’Agenzia delle dogane era addivenuta, la società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza 4506/12/2021 ne accolse le ragioni . La Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita dall’ufficio, respinse l’appello con sentenza n. 4004/04/2022. Il giudice regionale ha ritenuto che dalla descrizione della voce di classificazionee dall’esame del materiale, visionato anche in foto, la merce importata non aveva perso le caratteristiche merceologiche del vetro, perché neppure uno dei pannelli risultavaintegralmente incorniciato dall’alluminio.

Affidandosiad un unico motiv o , l’Agenzia delle Dogane ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione. Lasocietà ha resistito con controricorso, con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato, nonché, in via subordinata, il rinvio alla Corte di giustizia, poi ulteriormente illustrato da memoria.RGN 6505/2023 Consigliere rel. Federici Nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente denuncia l’ « a rticolo 360 numero 3 del codice di procedura civile Violazione e falsa applicazione del Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, nonché delle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea, redatte ai sensi dell'art. 9, par. 1, del citato Regolamento».

Per quanto evincibile dalle difese erariali il giudice tributario non avrebbe tenuto conto che la merce, pur composta prevalentemente di vetro, sulla base delle note riportate nella nomenclatura combinata, perde ai fini della qualificazione la natura del materiale prevalente, collocando la merce tra i cd. prodotti misti, composti funzionalmente di alluminio, quando questo sia utilizzato su quattro lati del vetro, incorniciandolo. A tal fine la ricorrente nel riportare la sezione I della nomenclatura combinata dei prodotti , che fissa le regole generali di interpretazione , si sofferma sulla regola 3b), secondo la quale «i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».

Riconducendo dunque le regole interpretative nel criterio della prevalenza della materia o dell’oggetto del prodotto misto che conferisce al bene il suo carattere essenziale, invoca poi le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, pubblicate ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1 del Regolamento CEE n. 2658/1987, che forniscono indicazioni e chiarimenti sulla portata di ciascuna voce. Tra esse richiama il capitolo 70 riguardante il “Vetro e lavori di vetro”,secondo il quale «Sono escluse da questo capitolo le lastre di vetro racchiuse in una cornice di legno, metallo, ecc., che sono considerate oggetti che hanno perduto il loro carattere essenziale di vetro e che rientrano in voci diverse a seconda dell’uso a cui saranno adibite, per RGN 6505/2023 Consigliere rel.

Federici esempio:

1. all'incorniciatura di stampe (…);

2. a macchine e apparecchi oppure a veicoli (...);

3. a porte, finestre di fabbricati, ecc. (...)». Giunge infine a riaffermare che i pannelli in vetro per cui è causa (destinati a box doccia) erano incorniciati integralmente in una struttura in alluminio, così da perdere la natura di materiale in vetro, per trasformarsi in una scatola incorniciata da tutti i lati. Il motivo è infondato laddove si consideri che sul punto il giudice regionale ha rilevato che «Infatti,come esaurientemente chiarito attraverso la produzione dei progetti delle foto e dei video, appare,ictu oculi, evidente come la questione della "cornice" sia malposta, infatti, dalle immagini prodotte, appareevidente la differenza che sussiste tra lastre incorniciate e racchiuse sui quattro lati -che quindi senzaalcun dubbio perdono il carattere essenziale di lavorazioni in vetro- ed il prodotto impor tato dalla Marco Mammoliti che conserva invece tale caratteristica».

Nelle argomentazioni della sentenza risulta con evidenza che la Commissione regionale non ha contestato i principi e le regole di interpretazione della nomenclatura combinata dei prodotti, ma, nel caso di specie, visionando il materiale, anche quello fotografico allegato dalla società, ha ritenuto che i vetri non fossero incorniciati sui quattro lati dall’alluminio, così che per essi restava prevalente il vetro. Ciò trova d’altronde conferma nelle stesse difese dell’Agenzia delle dogane, che nella descrizione del materiale ha ammesso che la base di ogni vetro era libera, scorrendo sui binari, il che non è la stessa cosa di un vetro interamente incorniciato.

Si tratta dunque di un accertamento in fatto, che esclude intanto un errore d’interpretazione delle regole normative commesso dal giudice d’appello. Risulta anche eccentrico il richiamo della difesa erariale a precedenti di questa Corte, non pertinenti perché ancoratialla constatazione che il materiale fosse integralmente incorniciato nell’alluminio - oppure in altro materiale-,così che in quelle specifiche ipotesi (distinte dalla presente) il vetro perdeva la prevalenza funzionale al suo utilizzo. A fronte dell’accertamento in fatto compiuto dalla Commissione regionale la difesa dell’amministrazione finanziaria ha dunque RGN 6505/2023 Consigliere rel.

Federici semplicemente contrapposto una descrizione diversa, e peraltro poco convincente, che tuttavia, se finalizzata a sollecitare a questa Corte una rivalutazione dell’accertamento compiuto dal giudice d’appello, rivelerebbe l’inammissibilità del motivo. Il motivo va dunque rigettato, e con esso l’intero ricorso su di esso fondato. All’esito del giudizio segue la soccombenza dell’Agenzia delle dogane nelle spese processuali, che si liquidano nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna l’Agenzia delle dogane alla rifusione in favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 1.900,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, n