Cassation court dismisses appeal as lower court correctly declared the civil litigation extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Caravelle SRL against the tax agency regarding the extinction of a civil lawsuit. The lower court had already determined that the proceedings were extinguished pursuant to Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of the case list. The Cassation court upheld this procedural outcome, confirming that the litigation ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court declares the civil process extinguished when the case list is transmitted to the tax authority, thereby ending the litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4892/2022 R.G. proposto da : CARAVELLE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPPUCCI FABIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1030/06/2021 depositata il 19/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 21/10/2024