Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinct, dismissing the appeal filed by Grifo Giochi SRL against the tax agency. The lower court had already determined that the lawsuit extinguished under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of the case list to the tax authority. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the litigation was terminated by operation of law without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The transmission of the case list to the tax authority for the declaration of extinction of proceedings legally terminates the litigation, barring further appeals unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15383/2016 R.G. proposto da : GRIFO GIOCHI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE, unitamente all'avvocato GIOVANARDI ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO DIREZ PROV VICENZA, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1875/08/2015 depositata il 14/12/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 24/10/2024