Cassation court remands tax appeal to lower court due to pending debt relief application facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the tax appeal to another docket to verify facts regarding the taxpayer's debt relief application. The taxpayer argued that the tax authority ignored evidence of a debt restructuring plan accepted by the agency, which should have prevented the tax assessment. The court ruled that these specific facts regarding the 'rottamazione' procedure were decisive and required examination before proceeding with the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: When a taxpayer submits an application for debt relief or similar factual context that could decisively alter the outcome, the court must remand the case to examine these facts before ruling on the substantive appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27378/2021 R.G. proposto da: Z SHOP SURF AND SUB DI ZAPPULLA VINCI LORENZO C SAS, ZAPPULLA LORENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIORDANO BRUNO 47, presso lo studio dell’avvocato CARTONI BERNARDO (CRTBNR69L13H501A) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO UFFICIO CONTROLLI -intimato- Avversola SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n.3548/2021 depositata i l 15/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:
1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio (hinc: CTR), con sentenza n. 3548/2021 depositata in data 15/07/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 223/2017, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo aveva accolto i ricorsi riuniti n. 46/16, 47/16 e 38/16 proposti da Z Shop Surf and Sub di Zappulla Vinci Lorenzo e c. s.a.s., Zappulla Vinci Lorenzo e Zappulla Vinci Ulisse contro gli avvisi di accertamento TKL021300045/15, TKL0113600050/15 e TKL011301369/15, con i quali l’ufficio aveva accertat o un maggior reddito d’impresa in capo alla società di persone e, di conseguenza, un maggior reddito di partecipazione in capo ai soci.
In particolare, in merito all’anno 2010 era stata contestata la mancata considerazione nel costo del venduto dell’importo di Euro 98.000, pari al valore della merce venduta. Non era stata considerata provata la vendita del materiale alla società Esse Emme s.r.l. al prezzo di stock di Euro 820,00, quando nell’atto di acquisto delle quote della società era stato valutato in Euro 100.000.
2. La CTR ha ritenuto che la fattura relativa a tale vendita non risultava annotata nel registro IVA acquisti di Esse Emme s.r.l. ed è stato, quindi, rideterminato l’onere tributario, applicando il ricavo minimo ammissibile determinato dal software Gerico, anche in considerazione del fatto che la merce riguardava prodotti relativi a marchi di valore peri quali era difficilmente sostenibile una svalutazione così elevata in soli due anni.
3. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso in cassazione, con quattro motivi, la società Z Shop Surf and Sub di Zappulla Vinci Lorenzo c. s.a.s. e il sig. Zappulla Vinci Lorenzo in proprio.
3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
4. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Considerato che:
1. Con il primo motivodi ricorso è stata contestata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 54 d.P.R. 26/10/1972, n. 633, nonché della disciplina in materia di studi di settore, per aver considerato valido un accertamento basato unicamente sugli studi di settore, senza ulteriori riscontri e senza adeguata motivazione.
2. Con il secondo motivoè stato contestato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso e cioè che l’esistenza della fattura e dell’operazione economica sottostante fosse comprovata dalle dichiarazioni del legale rappresentante dell’acquirente e dal documento di trasporto.
3. Con il terzo motivo è stato contestato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per aver ritenuto che la merce nel 2008 avesse un valore di mercato di Euro 100.000,00, mentre in realtà era stata valutata Euro95.000 e il valore non era quello di mercato, ma il costo storico.
4. Con il quarto motivoè stato contestato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per aver ritenuto che la società odierna ricorrente fosse stata costituita nel 2008 e non fosse la Sportmania, costituita nel 1983, sotto diversa ragione sociale.
5. La controricorrente ha contestato l’ammissibilità dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.
6. In data 16/09/2024 la ricorrente ha depositato istanza contenente la richiesta di rinvio ad altro ruolo, dichiarando che: «In data 3.4.2023, sia la società Z Shop Surf, sia il Sig. Zappulla Vinci hanno presentato regolare istanza di definizione agevolata (c.d. “Rottamazione –quater”) e che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha accettato entrambe le istanze, comunicando i piani di pagamento.» 7. Il collegio, preso atto dell’istanza del contribuente, ritiene di dover rinviare ad altro ruolo, con contestuale richiesta all’Agenzia delle Entrate di fornire informazioni sull’istanza di rottamazione presentata dalla società ricorrente e in ordine agli eventuali pagamenti eseguiti.
P.Q.M.
rinvia ad altro ruolo; assegna all’Agenzia delle Entrate termine di giorni sessanta per comunicazione di informazioni sull’istanza presentata dalla ricorrente e sugli eventuali pagamenti eseguiti; manda alla cance