Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding regional court ruling on defective notice perfection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that annulled a tax assessment notice due to improper service. The taxpayer argued the prerequisite assessment notice was not validly served, while the agency contended service was perfected via judicial mail despite the recipient's temporary absence. The court ruled that mere mailing of a deposit confirmation letter is insufficient; the taxpayer must prove actual receipt of that confirmation to validate the notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 c.p.c.; Art. 14 L. 890/1982; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In tax or procedural acts served via postal service, perfection of notification requires proof of receipt of the deposit confirmation letter, not just the mailing of the original act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22235/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro PULELLA CARMELO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell’avv. Livio Lavitola, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Villa in virtù di procura speciale a firma autenticata dal notaio Pietro Di Nocera del 30 ottobre 2017, n. 13651 rep. –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania n. 1718/48/2017 , depositata il 24 febbraio 2017; AVVISO DI PRESA IN CARICO –IRPEF 2009. R.G. N.22235/2017 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del19 giugno 2024 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. A seguito di avviso di accertamento n. TF7010900651/2013, divenuto definitivo, Equitalia Sud s.p.a. notificava a PulellaCarmelo avviso di presa in carico n. 07177- 2015-00000081-000, riguardante IRPEF per l’anno d’imposta 2009.
2. Avverso tale avviso Pulella Carmelo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale di Caserta, sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento; la C.T.P. adìta, con sentenza n. 8516/06/2015, accoglieva il ricorso, sul presupposto dell’irritualità della notificazione dell’avviso di accertamento, annullando l’atto impugnato.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 1718/48/2017, pronunciata il 9 gennaio 2017 e depositata in segreteria il 24 febbraio 2017, rigettava l’appello, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate(ricorso notificato il 25 settembre 2017), sulla base di un unico motivo. Pulella Carmelo resiste con controricorso.
5. Con decreto del 2 aprile 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del19 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. R.G. N.22235/2017 Cons. est. Valentino Lenoci Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto non perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento presupposto dell’avviso di presa in carico impugnato, in quanto tale notificazione era stata effettuata non già a mezzo raccomandata “ordinaria”, bensì con raccomandata “per atti giudiziari” ex lege n. 890/1982, e che tale notificazione – stante la temporanea assenza del destinatario – si era perfezionata nel termine di dieci giorni dall’emissione della prescritta CAD.
2. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto del requisito dell’autosufficienza, sollevata dalla difesa del controricorrente. Tale eccezione è totalmente infondata. Dal contenuto del ricorso, invero, si evincono chiaramente sia i fatti di causa (annullamento di avviso di presa in carico per ritenuta illegittimità della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto), sia le norme asseritamente violate, riferite al procedimento di notificazione dell’atto presupposto avvenuta a mezzo del servizio postale. Conseguentemente, il ricorso possiede tutti i requisiti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ.
3. Nel merito, il ricorso non è fondato. R.G. N.22235/2017 Cons. est. Valentino Lenoci E’ pur vero che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte regionale, la notificazione dell’avviso di accertamento presupposto dell’avviso di presa in carico impugnato è stata effettuata non già a mezzo di raccomandata ordinaria (con avviso di ricevimento – Mod. 23 I/P – di colore bianco), ma mediante utilizzo della raccomandata per atti giudiziari, con avviso di ricevimento Mod. 23 L di colore verde. Ciò posto, l’avviso di accertamento presupposto è stato inviato per la notifica con raccomandata n. 76515959153-4; l’ufficiale postale, vista la temporanea assenza del destinatario, immetteva avviso nella cassetta ed emetteva la prescritta comunicazione di avviso deposito (c.d.
CAD), ex art. 8 della legge n. 890/1982, che veniva inviata con raccomandata n. 76583420040-6 del 12 aprile 2013. Non risulta, tuttavia, dimostrata l’avvenuta ricezione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Orbene, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la R.G. N.22235/2017 Cons. est. Valentino Lenoci prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima» (Cass., sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass. 1° agosto 2023, n. 23400; Cass. 16 dicembre 2022, n. 36900). Nel caso di specie, non risulta che la comunicazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio postale dell’atto da notificare sia stata effettivamente ricevuta dal contribuente, ragion per cui correttamente la C.T.R. ha escluso il perfezionamento della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto.
4. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di Pulella Carmelo, delle spese del presente giudizio, che si liqui