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Ordinanza — n. 28181/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28181/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28181/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6209/2023R.G. proposto da: FUTURA Soc. Coop. in liquidazione (C.F.), in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ROBERTA MINOTTI (C.F. MNTRRT65S68I625C) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC del difensore –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –improcedibilità del ricorso N.6209/23 R.G.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28181/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 19, 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui è stata ritenuta indetraibile l’IVA sulle operazioni di acquisto di porzioni immobiliari, ritenendo l’operazione inerenteall’attività di impresa.

Parole chiave

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indagine per frode iva assoggettamento all'IVA credito futuro arretrati d'imposta diritto di ricorso delle associazioni federazione di cooperative
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6209/2023R.G. proposto da: FUTURA Soc. Coop. in liquidazione (C.F.), in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ROBERTA MINOTTI (C.F. MNTRRT65S68I625C) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC del difensore –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –improcedibilità del ricorso N.6209/23 R.G.

Est. F. D’Aquino – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, n. 3265/16/22 depositata in data 3 agosto 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. RILEVATO CHE 1. La società cooperativa FUTURA ha impugnato, come risulta dal ricorso, un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP, IVArela- tive al periodo di imposta 2016, con cui –a seguito di PVC - si riteneva indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di immobili ceduti da Edil A.R.V.

S.r.l.s.e si ritenevano indeducibili alcuni costi e altre componenti ne- gative di reddito.

2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.

3. La CTR dellaLombardia , con la sentenza qui impugnata, ha ri- gettato il ricorso nel merito.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 19, 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui è stata ritenuta indetraibile l’IVA sulle operazioni di acquisto di porzioni immobiliari, ritenendo l’operazione inerenteall’attività di impresa.

2. Il ricorso è improcedibile per omessa produzione in allegato al ricorso della sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. L’omessa produzione della sentenza im- pugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, posto che tale evento preclude –in mancanza di verifica della data e del numero di pubblica- zione – sia la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento N.6209/23 R.G. Est. F. D’Aquino impugnato, sia la verifica della tempestività dell'impugnazione mede- sima (Cass., n. 5771/2023), sia – ove venga depositata in forma in- completa –la verifica dell'oggetto della controversia delle ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente (Cass., n. 14347/2020;

Cass., n. 25407/2016). Né la sentenza impugnata risulta prodotta da controricorrente, adempimento tale da escludere la dichia- razione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), cit. (Cass., Sez. U., n. 21349/2022; Cass., n. 4370/2019). 3.Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile , con condanna alle spese del ricorrente liquidate come da dispositivo, oltre al raddop- pio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; dà atto che sussistono i pre- supposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1