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Ordinanza Interlocutoria — n. 28178/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding non-existent operations, citing lack of evidence of fraud awareness.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28178/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding non-existent operations. The taxpayer argued that a prior criminal acquittal proved they were unaware of upstream VAT fraud and that the tax authority failed to prove their subjective knowledge. The court rejected these claims, ruling that the criminal judgment did not establish the necessary facts for the civil tax proceeding and that the tax authority met its burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: A prior criminal acquittal does not automatically preclude a civil tax liability if the specific elements of subjective fraud awareness required by tax law were not proven in the criminal judgment.

Parole chiave

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VAT fraud awareness non-existent operations criminal acquittal effect burden of proof tax subjective knowledge fraud tax appeal dismissal evidence evaluation indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 115 and 116 of the Code of Civil Procedure
Art. 2697 of the Civil Code
Art. 2727 and 2729 of the Civil Code
Art. 7, paragraph 5-bis, of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
D’Aquino novella legislativa relativa all’art. 7, comma 5-bis d.
Art. 19 and 21, seventh paragraph, of D.P.R. 26 October 1972, no. 633
Art. 21-bis of D.Lgs. 10 March 2000, no. 74

Giurisprudenza citata

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N. 4284/24 R.G. Est. F. D'Aquino
Sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3980/07/22
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4284/2024R.G. proposto da: S.I.E.TEL. SOCIETA’ ITALIANA ELETTROTELECOMUNICAZIONI S.p.A.(C.F. 06148570580) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CATALDO D’ANDRIA (C.F. DNDCLD58H07L049Y e GENNARO ARPANO ( C.F. RPNGNR56S19D643M) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, Viale Regina Margherita n. 290, con domicili digitali dei difensori presso gli indirizzi PEC e –ricorrente – contro Oggetto: tributi– operazioni soggettivamente inesistenti N.4284/24 R.G.

Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3980/07/22, depositata in data 20 settembre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22ottobre 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente S.I.E.TEL. SOCIETA’ ITALIANA ELETTROTELECOMUNICAZIONI S.p.A. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2015, con il quale – a seguito di PVC - si contestava l’indebita detrazione IVA per effetto di operazioni soggettivamente inesistenti, deducendo l’insussistenza di elementi tali da far ritenere che la società contribuente fosse a conoscenza della frode IVA consumata a monte; che laCTP di Roma ha accolto il ricorso e che la CTR del Lazio , con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio consentissero alla società contribuente, facendo uso della diligenza richiesta a un accorto operatore, di rendersi conto di avere preso parte a una frode IVA; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente , affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio;

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 654 cod. proc. civ. e 20 d. l gs. 10 marzo 2000, n.74 , nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto in debito conto le risultanze del processo penale, N.4284/24 R.G. Est. F. D’Aquino conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del legale rappresentante della società contribuente ad opera del GIP del Tribunale di Roma in data 17 novembre 2020, passata in cosa giudicata e relativa anche al medesimo periodo di impostain oggetto; checon il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per non avere il giudice di appello preso in considerazione la sentenza emessa nel giudizio penale, invertendo l’onere della provaa carico del contribuente; che conil terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del medesimo parametro normativo (artt. 115, 116 cod. proc. civ., 2697, 2727, 2729 cod. civ., artt. 19 e 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio in relazione alla consapevolezza della società contribuente di avere preso parte a una frode IVA consumata a monte, osservando come il coacervo indiziario preso in esame dal giudice di appello sarebbe sprovvisto di pregnanza indiziaria, laddove il giudice di appello avrebbe preso in esame solo alcuni degli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio senza valutazione globale degli stessi; che conil quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 5-bis del d . l gs. 31 dicembre 1992, n.546 , 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli artt. 19 e 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio in relazione alla consapevolezza della società contribuente di avere preso parte a una frode IVA consumata a monte, osservando parte ricorrente che la N.4284/24 R.G.

Est. F. D’Aquino novella legislativa relativa all’art. 7, comma 5-bis d. lgs. n. 546/1992 ha imposto un maggior onere della prova all’Ufficio che impone la rilettura degli elementi da questi addotti a sostegno della pretesa tributaria; che con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dal markup applicato da SI.E.TEL. e posto a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato in quanto ritenuto, dai verificatori, inferiore a quello mediamente praticato dalle imprese concorrenti, ma che dalle risultanze probatorie acquisite nel processo penale e da una relazione tecnica (Deloitte) effettuatain sede penale è invece risultato essere del tutto in linea con le marginalità praticate dalle imprese del settore; che parte ricorrente ha allegato, sin dalla costituzione in giudizio, sentenza del GUP del Tribunale di Roma, assunta in sede di giudizio abbreviato, munita di attestazione di irrevocabilitàe munita di allegato, che ha mandato assolto il legale rappresentante della società contribuente in sede penale dagli stessi fatti in relazione all’evasione IVA anche relativamente al periodo di imposta oggetto del presente giudizio; che in memoria parte ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 21- bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 avuto riguardo all’assoluzione del legale rappresentante in sede di giudizio abbreviato in relazione ai fatti per cui è causa; che non sussistono i presupposti per la decisione in udienza camerale in relazione all’applicazione dell’art. 21-bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, avuto riguardo al provvedimento giurisdizionale invocato dal ricorrente e all’oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto operazioni soggettivamente inesistenti;

P. Q. M. N.4284/24 R.G. Est. F. D’Aquino La Corte