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Decreto — n. 28170/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28170/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28170/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1275/2024 R.G. proposto da : DUBOIS ALFONSO, elettivamente domiciliato in SAVONA VIA GRAMSCI 14/5 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SANNA GIOVANNI PIETRO (SNNGNN69A02I480K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE IMPERIA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.625/2023depositata il 03/10/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28170/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DUBOIS ALFONSO, elettivamente domiciliato in SAVONA VIA GRAMSCI 14/5 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SANNA GIOVANNI PIETRO (SNNGNN69A02I480K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE IMPERIA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.625/2023depositata il 03/10/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento opposizione tardiva tempestività tributaria istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1275/2024 R.G. proposto da : DUBOIS ALFONSO, elettivamente domiciliato in SAVONA VIA GRAMSCI 14/5 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SANNA GIOVANNI PIETRO (SNNGNN69A02I480K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE IMPERIA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.625/2023depositata il 03/10/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così de