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Ordinanza — n. 28169/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses error in procedure claim but allows mischaracterization of evidence claim against tax court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28169/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appellant's claim of error in procedure regarding the identification of the responsible official in the tax notice. However, the court accepted the argument that the lower court mischaracterized specific evidence by relying on information not properly established in the proceedings. Consequently, the contested judgment was annulled and remanded for a new trial with proper motivation and cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Supreme Court reviews error in procedure only if specific procedural vices are precisely identified by the appellant, while mischaracterization of evidence is distinct from mischaracterization of facts and constitutes a ground for cassation when the court relies on probative information not existing in the trial record.

Parole chiave

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error in procedure mischaracterization of evidence tax collection notice IRAP tax remand for retrial documenti mancanti notificazione viziata delegazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 4, n. 4, cod. proc. civ.
111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ., dell’art.
Art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
Con esso si censura la sentenza per violazione dell'art. 115 e 116 cod.
Art. 111 Cost.
546 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 111 Cost
546 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 06/04/2023, n.9507
Sez. 6 - 1, n. 23834 del 25.9.2019
(Sez. 6 - 1, n. 23834 del 25.9.2019, Sez.
Sez. L, n. 20924 del 5.8.2019
Sez. 5, n. 10272 del 26.4.2017
20924 del 5.8.2019, Sez. 5, n. 10272 del 26.4.2017, Sez.
Sez. 1, n. 2771 del 2.2.2017
10272 del 26.4.2017, Sez. 1, n. 2771 del 2.2.2017).
Cass.21/12/2022, n. 37382
ordinanza n. 26209/2022
115 del medesimo codice l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (si cfr., di recente, l'ordinanza n. 26209/2022, che richiama la sentenza n.
sentenza n. 13918/2022
26209/2022, che richiama la sentenza n. 13918/2022; nonché l'ordinanza n.
ordinanza n. 12971/2022
13918/2022; nonché l'ordinanza n. 12971/2022, che richiama l'ordinanza n.
ordinanza n. 9356/2017
12971/2022, che richiama l'ordinanza n. 9356/2017).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18519/2016 R.G. proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Palermo, Via Orsini n. 9, rappresentata e difesa dall’Avvocato Accursio Gallo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Stefania Di Stefani in Roma, Via G.P. Palestrina n. 19. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – nonché contro MAD MARKET F.LLI VASSALLO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Cart. Pag. IRAP 2008 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 431/03/2016, depositata in data 2 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Con ricorso dinanzi alla C.t.p. di Palermo la Mad Market F.lli Vassallo s.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620120042988130000, notificata da Riscossione Sicilia s.p.a. in data 2 luglio 2012, con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 13.932,05 a titolo di mancata corresponsione dell'IRAP relativa all'anno 2008, oltre interessi e sanzioni; si costituivano in giudizio anche la Riscossione Sicilia s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate, entrambe eccependo l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, chiedendo la conferma dei rispettivi operati.

2. La C.t.p., con sentenza n. 415/09/2013, dichiarava inammissibile il ricorso della società opponente, compensando tra le parti le spese di lite.

3. Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituivano in giudizio anche la Riscossione Sicilia s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

4. Con sentenza n. 431/03/2016, depositata in data 2 febbraio 2016, la C.t.r. adita accoglieva l’appello della società, annullando la cartella impugnata.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e la società contribuente è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ., dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’agente notificatore lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha deciso, con riferimento all’asserita assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento opposta, per mezzo di motivazione che non consente in alcun modo di comprendere quale sia la mancanza, omissione o irregolarità imputabile ad essa agente. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’agente notificatore lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha correttamente considerato e valutato il contenuto della cartella di pagamento opposta, ritenendo che non contenesse l’indicazione del responsabile del procedimento.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Invero, occorre dire che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, nel caso di specie, dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum(Cass., SS.

UU., sent. 7 aprile 2014 n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. n. 6626/2022 e Cass. n. 22598/2018). 2.2. Ebbene, alla stregua dei suddetti principi, non può evidentemente dirsi che la motivazione della decisione qui impugnata si risolva in una motivazione parvente.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Con esso si censura la sentenza per violazione dell'art. 115 e 116 cod. proc. civ. perché, sotto il profilo dell’error in procedendo, la C.t.r. non ha correttamente considerato e valutato il contenuto della cartella di pagamento opposta, ritenendo che non contenesse l’indicazione del responsabile del procedimento. La C.t.r., infatti, dopo aver riconosciuto l’ammissibilità del ricorso introduttivo, afferma che: «L'indicazione del responsabile del procedimento a pena di nullità e stata introdotta per le cartelle di pagamento dall'art. 36, comma 4 - ter , del d. l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed è applicabile alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (cfr. cass. sez. un. n. 11722 2010).

Tale ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, posto che il ruolo relativo alla cartella impugnata è dell'anno 2011. Pertanto, in difetto di indicazione del responsabile del procedimento (vedi cartella in atti), l'atto deve essere dichiarato nullo. Le superiori considerazioni rendono superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione, che si intendono assorbiti». 3.1. Di poi, “In tema di atti tributari, l'art. 7, comma 2, lett.

a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che per qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - e, quindi, anche per le cartelle esattoriali - si debba "tassativamente" indicare ilresponsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di taleindicazione, la nullità dell'atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, come confermato anche dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 - norma ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58 del 2009, non in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. - che, nell'introdurre specificamente la sanzione di nullità per lecartelle non indicanti il nome delresponsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che "lamancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nellecartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse" (Cass.15/04/2011, n. 8613). 3.2.

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto (a pg. 5 del ricorso) il contenuto, per stralcio idoneo allo scopo, della cartella di pagamento n. 29620120042988130000 - con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di € 13.932,05 a titolo di mancata corresponsione dell'IRAP – e dalla quale risultava che il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella era Giuseppe Pilato, coordinatore dell’attività di cartellazione dell’ambito provinciale di Palermo della Serit Sicilia s.p.a. 3.3.

Si è autorevolmente sostenuto (Cass. 06/04/2023, n.9507) che “L'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi e i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti. (Sez. 6 - 1, n. 23834 del 25.9.2019, Sez.

L, n. 20924 del 5.8.2019, Sez. 5, n. 10272 del 26.4.2017, Sez. 1, n. 2771 del 2.2.2017). 3.4. Con particolare riferimento, poi, al principio proposto dall’art.115 cod. proc. civ., si è, condivisibilmente, s tatuito (Cass.21/12/2022, n. 37382) che il travisamento della prova si distingue dal travisamento del fatto, in quanto implica (non una valutazione del fatto, ma) una constatazione o un accertamento che una data informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. Inoltre, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa della fonte di prova non è mai sindacabile in sede di legittimità, è sindacabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 del medesimo codice l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (si cfr., di recente, l'ordinanza n. 26209/2022, che richiama la sentenza n. 13918/2022; nonché l'ordinanza n. 12971/2022, che richiama l'ordinanza n. 9356/2017).

Ciò in quanto il principio di cui all'art.115 c.p.c., nell' imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti (oltre ai fatti non specificatamente contestati), rende censurabile non soltanto la sentenza nella quale il giudice ha posto a fondamento della sua decisione prove disposte di sua iniziativa (al di fuori dei poteri ufficiosi che gli sono riconosciuti) ma rende altresì censurabile in sede di legittimità la sentenza nella quale il giudice di merito abbia utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che tuttavia comunque sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio di merito.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia – sezione distaccata di Caltanissetta, affinché, in diversa c