Cassation court partially allows tax appeal, ruling proof of income use is required beyond mere asset availability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of her claim. The taxpayer argued that proving asset availability was sufficient to rebut the tax authority's synthetic income assessment, while the tax authority contended that evidence of actual expenditure usage was mandatory. The court ruled that while proving asset existence is necessary, the lower court erred by not requiring additional evidence demonstrating that these assets were actually used to cover the disputed expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 4 e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; The taxpayer must provide evidence not only of asset availability but also of circumstances indicating the actual use of those assets to cover the expenses under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5685/2018 R.G. proposto da: MORETTI AGNESE VITTORIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Farina ed elettivamente domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5175/04/2017, depositata in data 15 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. Agnese Vittoria Moretti riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF n. T9501A101131 relativo all’anno d’imposta 2007. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Avv. Acc. IRPEF 2007 Monza e Brianza - rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 146.339,37 per l’anno d’imposta 2007. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della detta contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: motocicli, autovetture, imbarcazione, abitazione principale, abitazioni secondarie.
2. Avverso tale avviso proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p., con sentenza n. 1608/40/2013, rigettava integralmente il ricorso della contribuente.
4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
5. Con sentenza n. 5175/04/2017, depositata in data 15 dicembre 2017, la C.t.r. adita rigettava l’appello della contribuente.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 38, quarto, quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2728 e 2697 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che la prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non anche la dimostrazione del loro effettivo impiego negli acquisti effettuati, essendo la suddetta circostanza idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato.
2. Il motivo di ricorso proposto risulta parzialmente fondato. 2.1. Lo strumento del «redditometro» collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. 30 dicembre 1991, n. 413 e il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. 2.2. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10266/2019, Cass. n. 5544/2019, Cass. n. 8933/2018, Cass. n. 8539/2017, Cass. n. 17487/2016, Cass. n. 930/2016 e Cass. n. 21335/2015).
Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 21142/2016, Cass.n. 18604/2012 e Cass. n. 20588/2005). 2.3.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere»;
è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.
Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. n. 37985/2022, Cass. n. 19082/2022, Cass. n. 12600/2022, Cass. n. 12889/2018, Cass. n. 12207/2017, Cass. n. 1332/2016 e Cass. n. 8995/2014). 2.4. Orbene, alla luce dei summenzionati principi, deve certamente ritenersi l’erroneità della sentenza della C.t.r. qui impugnata laddove ha richiesto alla contribuente di fornire la prova, anche mediante analitiche movimentazioni bancarie, circa l’effettivo utilizzo delle disponibilità finanziarie ad essa facenti capo nel sostenimento delle spesse attenzionate dall’ufficio, dichiarando non sufficiente la prova fornita della sola disponibilità di risorse finanziarie atte a compensare le suddette spese; ciononostante, deve anche essere smentito quanto affermato dall’odierno ricorrente sulla sufficiente dimostrazione, con riguardo alla prova contraria da fornirsi, della mera disponibilità di risorse finanziarie che giustificano le spese, al contrario dovendosi anche fornire (sempre secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) la prova con riguardo a «circostanze sintomatiche» (da ricollegare all’entità e alla durata nel loro possesso) che le dette risorse finanziarie possano esser state davvero utilizzate per sostenere le spese oggetto dell’accertamento dell’ufficio.
3. In conclusione, il motivo di ricorso proposto va accolto nella parte in cui censura quanto statuito dal Giudice di appello circa l’oggetto della prova sull’effettivo utilizzo di disponibilità finanziarie per sostenere le spese in questione, mentre deve essere rigettato nella parte in cui ritiene sufficiente ad integrare la prova contraria la sola dimostrazione dell’esistenza di disponibilità finanziarie, senza quindi fornire dimostrazione quanto meno di circostanze sintomatiche di tale utilizzo. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in d