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Ordinanza Interlocutoria — n. 28087/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28087/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28087/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23710/2020R.G. proposto da: SANDALS DI SANTOCONO VINCENZO E SIRACUSANO ALFIO SNC, in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentatae difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Luigi Furnò , p.e.c luigi.furno@avvocatisiracusa.legalmail.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 2310 /2020 , depositata in data 27/04/2020 e non notificata; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 10/09/2024 tenuta dal consiglieredott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 28087/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi. L’Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c.,è rimasta intimata. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 10/09/2024. CONSIDERATO CHE 1. Conil primo motivo, proposto come « nullità della se n tenza o del procedimento», sideduce nullità assoluta della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, lamentando l’errata decisione in merito alla eccezione di nullità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra la data di chiusura del p.v.c. e la data di emissione dell’avviso di accertamento.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale impugnazione di decisioni amministrative contenzioso tributario indagine per frode iva amministrazione fiscale
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Testo completo

DINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23710/2020R.G. proposto da: SANDALS DI SANTOCONO VINCENZO E SIRACUSANO ALFIO SNC, in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentatae difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Luigi Furnò , p.e.c luigi.furno@avvocatisiracusa.legalmail.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 2310 /2020 , depositata in data 27/04/2020 e non notificata; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 10/09/2024 tenuta dal consiglieredott.

Federico Lume. RILEVATO CHE Ord. interlocutoria 1. La Commissione tributaria regionale (CTR)della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva in parte gli appelli erariali proposti contro quattro decisioni dellaCommissione tributaria provinciale (CTP) di Siracusa, con cui erano stati rigettati i ricorsi proposti dalla Sandals di Santocono Vincenzo e Siracusano Alfio s.n.c. contro un avviso di accertamento Iva e Irap, dalla medesima società contro un avviso di accertamento per omesse ritenute Irpef, sempredalla società contro un provvedimento di irrogazione delle sanzioni e infine da Alfio Siracusano contro un avviso di accertamento Irpef, tutti relativi all’anno di imposta 2010.

2. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi. L’Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c.,è rimasta intimata. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del 10/09/2024. CONSIDERATO CHE 1. Conil primo motivo, proposto come « nullità della se n tenza o del procedimento», sideduce nullità assoluta della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, lamentando l’errata decisione in merito alla eccezione di nullità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra la data di chiusura del p.v.c. e la data di emissione dell’avviso di accertamento.

Con il secondo motivo si deduce «nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale- sezione staccata di Siracusa - sentenza 2310-4-2020 per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73», in merito alla ricostruzione dei ricavi. 2.Rilevato che occorre disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di ALFIO SIRACUSANO e VINCENZO SANTOCONO, parti del giudizio di appello nel quale veniva in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario trattandosi di accertamento nei confronti di società di persone, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Alfio Siracusano e Vincenzo Santocono entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Cos