Ordinanza Interlocutoria — n. 28026/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15188/2023R.G. proposto da l’ACER Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, già Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Napoli in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Caianiello –ricorrente – contro SO.GE.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadall’Avv. Danilo Monaco -controricorrente - Comune di Castellammare di Stabia -intimato – Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli in Liquidazione -intimato – Oggetto:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 335 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 28026/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMUdi cui all’art. 13 comma 2, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15188/2023R.G. proposto da l’ACER Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, già Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Napoli in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Caianiello –ricorrente – contro SO.GE.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadall’Avv. Danilo Monaco -controricorrente - Comune di Castellammare di Stabia -intimato – Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli in Liquidazione -intimato – Oggetto:
Imu avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania n. 52/2023depositata il 4 gennaio 2023 Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 ottobre 2024 dal Consigliere Stefania Billi FATTI DI CAUSA L’oggetto della controversia è l’avviso di accertamento n. 1-063024-19- 0100284, emesso dalla So.Ge.T. s.p.a. (d’ora in poi controricorrente), con cui il comune di Castellammare di Stabia (d’ora in poi ente intimato) ha chiesto all’Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione (d’ora in poi istituto intimato) il versamento del complessivo importo di € 515.292,00, comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di Imu per l’anno 2014.
La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMUdi cui all’art. 13 comma 2, lett.
b) del D.L. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 della richiamata normache prevede l'applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, agli alloggi assegnatidagli IACP. La CTP ha rigettatoil ricorso proposto dall’odierno ricorrente sul presupposto che fosse da escludere l’applicazione dell’esenzione perché no n si poteva operare un’equiparazione fra alloggi sociali e alloggi gestito dallo IACP , essendo tuttavia applicabile la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10del citato d.l.
La CTR ha accolto l’appello principale dell’odiern a contro ricorrente con riferimento alla statuizione riguardante la detrazione, in quanto ha accertato che era stata già applicata e d anche il capo relativo al regolamento de lle spesedi lite di cui ha disposto la compensazione; ha , poi, rigettato l’appello incidentale dell’odierna ricorrente. L’odierna ricorrente , subentrata all’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli in tutti rapporti attivi e passivi, ex l.r. Campania n. 1 del 2016,ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato memoria , la controricorrentesi è costitui t a con controricorso e depositato memoria .
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio osserva che risulta pendente un altro procedimento (n. 14619 - 2023) con cui è stata impugnata la medesima sentenza , oggetto del presente giudizio, come anche rilevato dall a contro ricorrente , la quale ha chiesto la riunione del presente procedimento con quello portante il n. 14619/23. Ritenuto che la riunione si impone, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., al fine di evitare un contrasto tra giudicati
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la riunione del presente procedimento a quello portante