Cassation court dismisses appeal due to withdrawal; tax authority's procedural error regarding notification date rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished following the taxpayer's withdrawal of the appeal on July 1, 2024. The taxpayer had argued that the lower court erred procedurally by assuming a July 26, 2011 notification date, when documentary evidence proved the date was July 25, 2011. Consequently, the court ruled that the judgment was voided not on the merits of the error, but because the party voluntarily abandoned the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: The proceedings are extinguished upon the party's withdrawal, rendering any alleged procedural errors moot.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24394/2017 R.G. proposto da: JANNONE S.R.L. in liquidazione ed in concordato preventivo (già JANNONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alice Cogliati Dezza, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Alessandro Farnese n. 7. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1412/09/2017, depositata in data 16 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. In data 25 maggio 2011 veniva notificato alla Jannone Spa in liquidazione ed in concordato preventivo (ora Jannone S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo) l'atto di contestazione n. TK5C0301549, emesso dall'Agenzia delle Entrate - direzione Atto Cont. Sanz. 2007 provinciale II di Roma - con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 50.000,00 ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis , del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Contestualmente a tale atto veniva notificato l'avviso di accertamento n. TK5033M03213, emesso sulla base di un pvc redatto G.d.F. di Roma in data 12 maggio 2009, con il quale era stato contestato alla società: di aver intrattenuto nell'anno 2007 rapporti commerciali per un valore di € 736.489,00 con soggetti situati in paesi cd. black list, senza aver dichiarato le operazioni nei righi RF 33 e 35 del modello Unico SC 2008, come previsto dall'art. 110, comma 11, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disconoscendosi, quindi, la deducibilità del relativo costo; di aver effettuato operazioni all'esportazione, non imponibili ai fini IVA, per € 23.095,60, senza peraltro aver comprovato l'effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario, con conseguente recupero della relativa IVA per € 4.619,12.
2. Avverso l’atto di contestazione proponeva ricorso la società dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito.
3. La C.t.p., con sentenza n. 3288/31/2015, rigettava integralmente il ricorso della società.
4. Contro tale decisione proponeva appello la Società dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
5. Con sentenza n. 1940/21/2016, depositata in data 11 aprile 2017, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla società.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la società proponeva sia ricorso per cassazione che ricorso in revocazione dinanzi alla C.t.r. del Lazio; con riguardo a quest’ultimo si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.
7. Con sentenza n. 1412/09/2017, depositata in data 16 marzo 2017, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla società.
8. Avverso quest’ultima sentenza della C.t.r. del Lazio, la Società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato nè depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, sebbene si fosse in presenza di errore commesso dal Giudice di appello di evidente tenore percettivo delle risultanze processuali, in quanto lo stesso ha supposto l'esistenza di un fatto (la notifica del ricorso in data 26 luglio 2011), la cui verità era esclusa dall'acquisizione agli atti della ricevuta di spedizione della raccomandata, da cui risultava documentalmente che la notifica era avvenuta in data 25 luglio 2011.
2. Va premesso che, in data 1° luglio 2024, la ricorrente società in liquidazione ed in procedura di concordato preventivo ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto per accettazione anche dall’Avvocato Generale dello Stato anche ai fini della compensazione delle spese.
3. In conclusione, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia e contestuale accettazione. Spese compensa