Italian tax court rejects taxpayer's claim that final debt judgment bars administrative self-cancellation of late tax declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's refusal to allow administrative self-cancellation of a tax debt. The taxpayer argued that a prior final judgment on the tax assessment prevented the administration from exercising its self-cancellation power, despite having filed a late integrative declaration to correct an earlier error. The court ruled that the final judgment on the debt's validity and the tardiness of the corrective declaration crystallized the tax claim, thereby precluding any further administrative rectification or self-cancellation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 2, d.m. 37/1997; Art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992: A final judgment establishing the existence of a tax debt and the tardiness of a corrective declaration precludes the administration from exercising the power of self-cancellation, as the taxpayer's right to rectify has already been definitively negated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17020/2017 R.G. proposto da : RADIOLOGIA MEDICA MASSA DI EUGENIO RICCARDELLI C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LATINA, 20 - ST. ACTA, presso lo studio dell’avvocato SEPIO GABRIELE (SPEGRL72E17H501X) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ex lege do miciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.della CAMPANIA- NAPOLI n. 119/2017depositata il 11/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente società Radiologia Medica Massa di Eugenio Riccardelli C. s.r.l. commetteva un errore materiale nella dichiarazione dei redditi 2007, ponendovi rimedio con dichiarazione integrativa nel 2010. Nelle more, tuttavia, le veniva notificata cartella esattoriale in conseguenza del controllo automatizzato, che avversava con esito negativo in entrambi i gradi di merito. Invocava, pertanto , l'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, sul presupposto della non debenza del tributo, ritenendo il giudicato negativo sulla cartella esattoriale estraneo e non vincolante la possibilità di procedere in autoannullamento per un tributo non dovuto.
Impugnava quindi il diniego di autotutela opposto dall'amministrazione finanziaria, non trovando accoglimento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito. Propone quindi ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo cui risponde il patrono erariale con controricorso. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso. Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3, secondo comma, d.m n. 37/1997. Nella sostanza si critica la sentenza in scrutinio per aver ritenuto coperto da giudicato l’accertamento della definizione della controversia sulla cartella, con vincolo anche all’impossibilità dell’autotutela.
In altri termini, la parte ricorrente non nega che ci sia giudicato sulla legittimità della cartella esattoriale, ma nega che tale giudicato vincoli l’Amministrazione sull’esercizio del potere di autotutela, inibendoglielo. Il motivo non può essere accolto, giacché l’intera vicenda della debenza del tributo sulla dichiarazione 2007 è definita con la sentenza della CTR Campania n. 150/44/2013, che ha statuito sulla tardività della dichiarazione integrativa ostesa nel 2010, nel tentativo di porre rimedio all’errore nella dichiarazione 2007.
La tardività della dichiarazione integrativa, accertata nella prefata sentenza del collegio campano, cristallizza la pretesa tributaria a favore del Fisco, statuendo l’impossibilità di ogni rettifica. Né il contribuente ha esperito altra azione a tutela dei propri diritti, come pure rileva la sentenza in scrutinio, facendo valere le pretese che avanza nel presente giudizio, ove reclama un diritto all’autotutela che gli è già stato negato dal competente Ufficio, con motivazioni non scardinate dal giudice di merito e che esulano dal perimetro cognitivo di questa Suprema Corte di legittimità.
Per completezza, va comunque rilevato che rispetto ad un atto -nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - formatosi nell'ambito di una corretta pretesa tributaria secondo un'ordinata progressione di atti e divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il sindacato del giudicetributario sul diniego dell'Amministrazione finanziaria, tempestivamente impugnato, di procedere in sede diautotutela all'annullamento della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione è consentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevante interesse generale alla sua rimozione, che giustificano l'esercizio del potere (Cass.
T, n. 21590/2024). Tale rilevante interesse di rilievo generale non ha dimostrato la parte contribuente, nelle sedi competenti. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, liquidandole in €.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r