Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27955/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for ultra petizione regarding de minimis rule application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27955/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible due to a procedural defect known as ultra petizione, where the Regional Tax Commission accepted arguments not raised by the taxpayer. Although the taxpayer challenged the application of Article 36bis versus Article 43, the specific ground regarding the 'de minimis' rule was never formally contested. Consequently, the court ruled that this unchallenged portion of the lower court's decision became final and binding, rendering the appeal invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36bis D.P.R. 600/1973; Art. 43 D.P.R. 600/1973: When a cassation appeal fails to challenge specific grounds of a lower court decision that were not raised by the taxpayer, those grounds become res judicata, rendering the appeal inadmissible for ultra petizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
ultra petizione res judicata de minimis rule tax credit cassation appeal finality of judgment tax procedure ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36bis D.P.R. 600/1973
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Cartella di pagamento – recupero credito di imposta– incremento livelli occupazionali –controllo automatizzato art. 36bis D.P.R. 600/1973 –regola de minimis– vizio di ultrapetizione Rilevato che:
Art. 43 D.P.R. 600/1973
600/1973 in luogo dell’art. 43, il giudice di prime cure rilevava che gli incentivi per incremento all’occupazione erano in realtà indirizzati ai lavoratori, per cui non poteva applicarsi la regola del ‘de minimis’.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.
Art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002
115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.
L. 289/2002, Art. 63 comma 1
388/2000, la disposizione (art. 63, comma 1, l.
L. 388/2000, Art. 7
388 del 2000 ex art. 7 comma 10 del beneficio in oggetto».
art. 36bis D.P.R. 600/1973
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Cartella di pagamento – recupero credito di imposta– incremento livelli occupazionali –controllo automatizzato art. 36bis D.P.R. 600/1973 –regola de minimis– vizio di ultrapetizione Rilevato che:
art. 36bis d.P.R. n. 600/1973
Rigettate le eccezioni preliminari in punto di nullità della notifica della cartella e di errata applicazione dell’art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 in luogo dell’art.
articoli 36bis d.P.R. n. 600/1973
Con il primo(ed unico) strumento di impugnazione l a società lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R.
articolo 36bis d.P.R. n. 600/1973
Infine, l’asserita erronea applicazione, nella specie, dell’articolo 36bis d.P.R. n. 600/1973 è stata negata già dalla CTP, con decisione non impugnata in sede di gravame dalla contribuente con appello incidentale (eventualmente condizionato).Infatti, nella sentenza di primo grado (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 12638/2012
sent. 20 ottobre 2011, n. 21797
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18992/2017R.G. proposto da: CSG CLEANING SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA s.c.a.r.l. (già CISAGEST SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Antonino Garofalo , elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Gondar n. 22; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche,n. 38 / 20 1 7 , depositata i n data 31 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Cartella di pagamento – recupero credito di imposta– incremento livelli occupazionali –controllo automatizzato art. 36bis D.P.R. 600/1973 –regola de minimis– vizio di ultrapetizione Rilevato che:

1. La CISAGEST soc . coop. a r.l. impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona la cartella di pagamento n. 00320100006853358 notificata da Equitalia Marche s.p.a. ed avente ad oggetto il “recupero del credito di imposta per incremento occupazionale – o messo o carente versamento” per € 308.414,00, oltre sanzioni ed interessi, disposto a seguito di controllo automatizzato effettuato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 dall’Agenzia delle Entrate di Ancona sulla dichiarazione dell’anno 2006. Dal controllo emergeva che la società aveva indicato nella dichiarazione Unico/2007 un credito di imposta, utilizzato in compensazione, proveniente dalla precedente annualità (2005), risultato però inesistente.

L’irregolarità riscontrata veniva comunicata alla contribuente. La CTP accoglieva il ricorso annullando l’impugnata cartella. Rigettate le eccezioni preliminari in punto di nullità della notifica della cartella e di errata applicazione dell’art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 in luogo dell’art. 43, il giudice di prime cure rilevava che gli incentivi per incremento all’occupazione erano in realtà indirizzati ai lavoratori, per cui non poteva applicarsi la regola del ‘de minimis’.

2. L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello. Il giudice del gravame rilevava il vizio di ultrapetizione della sentenza della CTR nella parte in cui era stato accolto il ricorso della contribuente sulla base di un profilo (ovvero l’estraneità degli incentivi alla regola ‘de minimis’) mai sollevato dalla società.

3. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unicomotivo. L’Agenzia dell’Entrate resiste con controricorso.Considerato che:

1. Con il primo(ed unico) strumento di impugnazione l a società lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento doveva essere, nella specie, preceduta da un «previo avviso di recupero, con motivata revoca, in base alla L. 388 del 2000 ex art. 7 comma 10 del beneficio in oggetto». La questione giuridica dirimente nella specie, ovvero l’applicazione della regola del ‘de minimis’ non poteva, infatti, essere fatta valere «in una sede nella quale sono possibili solo controlli della dichiarazione meramente cartolari o correzioni di errori materiali o di calcolo».

Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili, tutti idonei ex se a fondarne la relativa declaratoria. 1.1. In primo luogo, la ricorrente introduce un profilo di illegittimità della cartella di pagamento completamente nuovo, ovvero la necessità, nella specie, di un preventivo avviso di recupero con motivata revoca del beneficio ex art. 7 comma 10 della legge 388/2000. Si tratta, a ben vedere, di una questione mai posta nei precedenti gradi di giudizio e, perciò, inammissibile. 1.2. In secondo luogo il motivo presuppone la risoluzione della questione giuridica attinente all’applicazione della regola del ‘de minimis’ che la CTR ha ritenuto oggetto del vizio di ultrapetizione della decisione di primo grado; in definitiva, con il motivo in esame la ricorrente cerca di reintrodurre il tema di indagine(l’applicazione della detta regola) espunto dalla CTR dal thema decidendum con statuizione (vizio di ultrapetizione della decisione della CTP) per nulla impugnata in questa sede. 1.3.

Infine, l’asserita erronea applicazione, nella specie, dell’articolo 36bis d.P.R. n. 600/1973 è stata negata già dalla CTP, con decisione non impugnata in sede di gravame dalla contribuente con appello incidentale (eventualmente condizionato).Infatti, nella sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CTR) veniva rigettata l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per l’erronea applicazione dell’art. 36bis in luogo dell’art. 43; la decisione in parte quanon veniva impugnata dalla contribuente, cadendo sulla stessa, quindi, il giudicato interno.

Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile. 2.Il motivo è, comunque, infondato. Deve, infatti, rilevarsi la correttezza del ricorso, nella specie, al controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 atteso che la contribuente aveva indicato, nella dichiarazione modello Unico/2007 un credito di imposta, utilizzato in compensazione, proveniente dalla precedente annualità (2005) ma non indicato nella relativa dichiarazione. Questa Corte, inoltre , ha affrontato la questione della applicazione della regola del ‘de minimis’ in una decisione (sent. n. 12638/2012) resa tra le stesse parti, con riferimento ad altra annualità (2002), statuendo che « la soggezione alla regola de minimis è conseguente al legittimo esercizio della sovranità nazionale, non alle regole di ordinamento comunitario.

Con le quali regole, peraltro, la scelta del legislatore non appare in contrasto». Come ben descritto anche nella sentenza 20 ottobre 2011, n. 21797, «nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni di cui all’antecedente art. 7 della l. n. 388/2000, la disposizione (art. 63, comma 1, l. 289/2002) ha mantenuto ferme, per tutto quanto non diversamente regolato, le relative previsioni anche con riguardo al cd. “ulteriore” credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate; e tra queste la previsione di cui al 10° co. dell’art. 7, stando alla quale “all’ulteriore credito di imposta (…) si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06…, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di l. 180 milioni nel triennio».In definitiva, il legislatore nazionale, con la legge 289/2002, ha inteso sì riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito di imposta, ma nel rispetto della regola del ‘de minimis’, che, quindi, troverebbe applicazione anche nel caso di specie, comportando il rigetto del ricorso della contribuente.

Per tutto quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la CSG CLEANING SERVICE società cooperativa s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello