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Ordinanza — n. 27950/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing appeal court decision on automatic payment notice necessity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27950/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation admitted the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's challenge to an automatic payment notice. The taxpayer argued the notice was inadmissible, but the court found the appeal admissible and specific regarding the violation of law. The court ruled that the lower court incorrectly characterized the issue as a denial of tax credit rather than an improper offset, necessitating a new trial on the requirement for a prior irregularity notice.

Regesto Legislator

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Art. 36bis comma 3 DPR 600/1973; Art. 54 bis DPR 633/1972: The requirement for a prior communication of irregularities under Art. 36bis DPR 600/1973 depends on the specific nature of the tax credit error; if the error constitutes an improper offset of a credit already compensated, rather than a denial of the investment credit, the prior notice is not strictly necessary.

Parole chiave

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automatic payment notice irregularity communication tax credit offset investment areas tax appeal admissibility inoltro della dichiarazione fiscale procedura fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 36bis comma 3 DPR 600/1973
Cartella di pagamento– recupero credito di imposta – investimenti in aree svantaggiate – controllo automatizzato art. 36bis D.P.R.
Art. 54 bis DPR 633/1972
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Ufficio lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis DPR 633/72 e dell’art.
Art. 6 comma 5 L. 212/2000
54 bis DPR 633/72 e dell’art. 6, comma 5, L.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
212/00, in relazione all’art. 360 n.
art. 36bis D.P.R. 600/1973
Cartella di pagamento– recupero credito di imposta – investimenti in aree svantaggiate – controllo automatizzato art. 36bis D.P.R. 600/1973 – comunicazione di irregolarità –necessità.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione;
artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973
09420060006036238000, emessa ai sensi degli artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R.
art. 36bis comma 3 d.P.R. 600/1973
Entrambi i giudici di merito ritenevano necessariala preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36bis comma 3 d.P.R. 600/1973, nella specie pacificamente insussistente.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28382/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro DITTA ANTONIO D’AGOSTINO DI MARIA MUSORRAFITI C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Natale Carbone, elettivamente domiciliata in Roma alla Via di Ripetta n. 142; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 3288/7 / 20 1 6 , depositata in data 22 novembre2016. Cartella di pagamento– recupero credito di imposta – investimenti in aree svantaggiate – controllo automatizzato art. 36bis D.P.R. 600/1973 – comunicazione di irregolarità –necessità.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione;

Rilevato che:

1. LaCommissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento n. 09420060006036238000, emessa ai sensi degli artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972, per l’anno 2001. Entrambi i giudici di merito ritenevano necessariala preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36bis comma 3 d.P.R. 600/1973, nella specie pacificamente insussistente.

2. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia dell’Entrate, affidato ad un unico motivo.R esiste con controricorso la contribuente, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. La contribuente ha depositato memoria in data 06/09/2024. Considerato che:

1. Il ricorso è ammissibile, subito superando la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente sotto due profili. Da un lato non vi è, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, la contestuale formulazione di diverse censure, l’una avente ad oggetto la violazione di legge, l’altra vizi di motivazione; invero, con il motivo l’Ufficio deduce unicamente la violazione di legge e l’erronea interpretazione della normativa de qua. Dall’altro, il motivo è specifico e determinato, contenendo l’indicazione delle norme violate e l’argomentazione logico-giuridica a sostegno del relativo assunto.

2. Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Ufficio lamenta «la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis DPR 633/72 e dell’art. 6, comma 5, L. 212/00, in relazione all’art. 360 n. 3 3 c.p.c.», in quanto la cartella di pagamento non doveva essere, nella specie, preceduta da alcun avviso di irregolarità. Precisamente, l’Ufficio deduce che il credito d’imposta già riportato come interamente compensato nella dichiarazione del 2002 (relativa all’annualità 2001), sarebbe stato indebitamente riportato anche nella dichiarazione per l’annualità successiva.

In sostanza, il detto credito non poteva essere più riportato in compensazione, a prescindere dalla sua natura. Non si tratterebbe, quindi, di un credito (derivante dall’investimento in aree svantaggiate) oggetto di disconoscimento, come erroneamente ritenuto dalla CTR. Il motivo è fondato. 2.1. La CTR ha ritenuto dovuta la comunicazione di irregolarità in quanto assume che si verta in ipotesi di disconoscimento del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate. A ben vedere, invece, la tesi dell’Ufficio è nel senso di ritenere il credito di imposta non riportabile nella dichiarazione in quanto già compensato (e tanto a prescindere dalla questione se il vizio dovesse rilevarsi in relazione al 2001 o al 2002), non già di ritenerlo disconosciuto.

Corrobora l’attendibilità di tale linea difensiva anche il controricorso della contribuente, che riporta espressamente la contestazione dell’Agenzia in punto di indebita compensazione (pag. 2 del controricorso) e non sostiene la tesi della CTR (che si trattasse di disconoscimento dell’agevolazione). In definitiva, l’errore in cui è incorsa la CTR consiste nell’individuazione della fattispecie concreta in termini di disconoscimento del credito in luogo di compensazione dello stesso, e della conseguenza in tema di necessità della comunicazione di irregolarità.

3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio (circa la necessità della preventiva comunicazione di irregolarità) sulla base della corretta individuazione del credito (indebita compensazione in luogo di disconoscimento dell’agevolazione) ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legit