Italian Court remands case to lower court regarding tax depreciation calculation methods for revalued machinery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court judgment regarding tax depreciation calculations for revalued machinery. The taxpayer argued that historical revalued costs should be deducted, while the tax office insisted on using current utilization value. The court found no specific precedents to resolve the novel accounting issue and deemed the matter relevant for uniform interpretation. Consequently, the case was remanded for public hearing to allow the lower court to address the legal question directly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi da 469 a 475, della legge 266/2005; Art. 112 c.p.c.: When a tax dispute involves a novel accounting principle regarding the summation of historical revalued costs and current utilization value for depreciation, and no specific precedents exist, the case must be remanded for public hearing to ensure uniform interpretation.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20582/2017 R.G. proposto da : FRA PRODUCTION SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. Pietro Piccone Ferrarotti, nel domicilio eletto presso lo studio Gatti –Pavesi – Bianchi – Ludovisi, in Roma, alla via G. Paisiello, n. 6 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 181/2017depositata il 03/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente società Fra Production spa ha proceduto alla rivalutazione dei propri macchinari, giusta la facoltà consentita dell'articolo 1 della legge numero 266 del 2005, secondo i criteri già applicati dalla legge 342 del 2000. Per l'anno di imposta 2008, l'Ufficio chiedeva chiarimenti in ordine alle quote di ammortamento ed eseguiva anche ispezioni in loco per accertare la sussistenza dei macchinari. Ne scaturiva la ripresa a tassazione in ragione del calcolo applicato dalla parte contribuente.
L'Ufficio riteneva infatti doversi applicare il valore risultante dalla perizia di rivalutazione e su quella base individuare le quote di ammortamento, mentre la società aveva adottato il più ampio valore dato dal costo storico rivalutato, donde l’eccezione di portare nuovamente a deduzione dei costi già dedotti in ammortamento negli anni precedenti. In estrema sintesi, la questione ineriva al carattere novativo della perizia, ovvero, in alternativa, alla possibilità del cumulo del cosiddetto valore storico rivalutato al lordo, secondo uno dei criteri di rivalutazione ammessi dalle fonti ministeriali, nella prospettazione offerta dalla parte contribuente che tali disposti richiama a sostegno e giustificazione del proprio operato.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre per Cassazione affidandosi a due rimedi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell'articolo 1, commi da 469 a 475, della legge numero 266 del 2005, nonché degli articoli 10 e 11 della legge numero n 342 del 2000, degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale numero 162 del 2001 e del principio contabile numero 16.
In buona sostanza, si ritiene che la sentenza in scrutinio abbia violato le norme in epigrafe per aver legittimato l'operato dell'Ufficio che ritiene applicabile il valore corrente di utilizzo dei beni rivalutati come base di calcolo per l'ammortamento, in luogo del costo storico rivalutato inteso come somma tra il costo storico originario del bene e la rivalutazione risultante dalla perizia, pari al valore corrente di utilizzo. In estrema sintesi, si controverte se il costo storico rivalutato debba o meno sommarsi al valore corrente di utilizzo.
Per la prima milita il contribuente, la seconda è fatta propria dall'Ufficio. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile, per extrapetizione e violazione dell'articolo 112 del medesimo codice di rito. Si prospetta la violazione del divieto di ius novorumin appello ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992, si lamenta ancora motivazione apparente in violazione dell'articolo 32 numero 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992. In subordine si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fatto decisivo.
Nella sostanza, si lamenta che la sentenza in scrutinio si sia spinta a sindacare l'inserimento nella base di calcolo per l'ammortamento anche di beni eccentrici, quali telefoni obsoleti o estintori. Viene criticata la motivazione della sentenza perché priva di efficacia argomentativa. Rilevato che non constano precedenti specifici in materia e considerata altresì la rilevanza nomofilattica della controversia deve rinviarsi il giudizio per la trattazione in pubblica udienza PQM La corte rinvia la causaa