Civil procedure dismissed: lawsuit extinguished by automatic termination due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the defendant failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the absence of a formal objection within the statutory timeframe mandated the automatic termination of the lawsuit under specific legislative provisions. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the case ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The civil procedure is automatically extinguished if the defendant fails to request the fixing of a hearing within the period prescribed by law following the transmission of the list of judgments for extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20871/2022 R.G. proposto da : AVELLA FIORELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURI BIAGIO, unitamente all'avvocato LAURI CARMINE contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO LEGALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.1437/ 18/ 2022 depositata il 07/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 18/10/2024 Il