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Ordinanza — n. 27909/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax assessment due to settlement via simplified payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27909/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal dismissed because the underlying dispute was extinguished by the taxpayer's adoption of a simplified payment procedure. The taxpayer submitted documentation proving the payment of the disputed tax amount and interest, leading the State Attorney to request the case's closure. Consequently, the Court ruled that no further proceedings were necessary as the subject matter of the litigation had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 193/2016; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer adopts a simplified payment procedure for a disputed tax assessment, the subject matter of the litigation ceases to exist, rendering the judicial process extinguished and precluding the imposition of additional unified contribution fees.

Parole chiave

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simplified payment procedure tax assessment appeal extinguishment of litigation unified contribution fee cessation of subject matter sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 193/2016
Infine, la società ricorrente, in prossimità della pubblica udienza, ha depositato memoria illustrativa in cui ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Dipendendo l’estinzione da motivi sopravvenuti e in particolare dall’effetto della definizione della lite, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
l. n. 228 del 24 dicembre 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2018, n.14782
Cass. 07/06/2018, n.14782).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25229/2016 R.G. proposto da : LE CURE CLINICHE MODERNE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. CISTERNA 45, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GRANDONI (GRNNGL56D29H501E) che la rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1662/2016 depositata il 31/03/2016. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 03/10/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Udito per parte ricorrente l’Avvocato Federico Bonanni, in sostituzione dell’Avvocato Angelo Grandoni, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con adesione della Difesa erariale, rappresentata in udienza dall’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo. FATTI DI CAUSA 1. La società Le Cure Cliniche Moderne SRL impugnava, dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, previo processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell’Ufficio, rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2006, recuperando a tassazione l’importo di euro 34.576,00 per interessi passivi ritenuti indeducibili in applicazione del limite alla deducibilità previsto dall’art. 97 del Tuir, ratione temporisvigente, ed accertava a carico della società una maggiore Ires di euro 11.410,00, oltre interessi e sanzioni.

2. La CTP accoglieva il ricorso della società, ritenendo che le operazioni di factoring non rientrassero nella disciplina di cui all’art. 97 del Tuir.

3. Su appello dell’Agenzia delle entrate, la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la pronuncia di primo grado, rigettando il ricorso di parte contribuente.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Infine, la società ricorrente, in prossimità della pubblica udienza, ha depositato memoria illustrativa in cui ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016 e di aver altresì proceduto al relativo pagamento, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016, cioè la domanda, il provvedimento di accoglimento e la ricevuta di versamento, dalle quali risulta inoltre la corrispondenza fra l’avviso impugnato e la cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata, rappresentando elemento idoneo a confermare tale correlazione l’adesione odierna della Difesa erariale alla istanza di estinzione del giudizio.

2. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

3. Le spese vanno compensate, in ragione della ratio di favore della disciplina condonistica.

4. Dipendendo l’estinzione da motivi sopravvenuti e in particolare dall’effetto della definizione della lite, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 07/06/2018, n.14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’es