Cassation Court rejects tax agency appeal, allowing deduction of mortgage interest for management companies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that allowed a company to deduct mortgage interest. The company argued it qualified as a real estate management firm, while the tax agency contended the deduction was limited to housing development policies. The court upheld the lower court's finding that the company's primary activity was passive management of leased properties, justifying the deduction under the relevant tax provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96 DPR 917/1986; Art. 1, comma 36 L. 244/2007: The deduction of mortgage interest for real estate management companies is permitted when the company's activity consists predominantly in the passive use of its real estate assets for leasing purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2117/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FORUM GRAN SASSO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE (LFNTLL66H04F839C) che la rappresenta e difende -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 3520/2016 depositata il 13/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La società Forum Gran Sasso SRL veniva attinta da avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2011, con i quali, oltre a formulare rilievi minori, l’Agenzia delle entrate contestava l’assenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 96 TUIR ai fini dell’integrale deduzione degli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari garantiti da immobili destinati alla locazione, con i conseguenti recuperi a tassazione.
2. La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, li accoglieva integralmente, apprezzando le ragioni della società contribuente.
3. L’appello proposto dall’Amministrazione veniva parzialmente accolto dalla CTR della Lombardia che, peraltro, per quanto ancora qui rileva, confermava l’annullamento del rilievo relativo alla deduzione degli interessi passivi.
4. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la predetta sentenza. Resiste la contribuente con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato sorretto da due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione o falsa applicazione dell'art. 96 del DPR 917 del 1986 (TUIR) e art. 1, comma 36 della L. 244/2007» l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c., che i giudici di appello abbiano interpretato estensivamente l’ambito dell'agevolazione prevista dalla richiamata disciplina normativa, che l’Amministrazione ritiene limitata alle società di mera gestione immobiliare, ed agli immobili locati in funzione della politica di sviluppodell'edilizia abitativa.
2. Preliminarmente, deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso sollevata dalla società contribuente, che afferma che l’Agenzia delle entrate avrebbe utilmente contrastato solo una delle due rationes decidendi su cui si fonda la pronuncia di secondo grado, e segnatamente la ritenuta erronea interpretazione estensiva del presupposto oggettivo della agevolazione, che l’Amministrazione ritiene essere circoscritta ai soli finanziamenti per l’acquisto di immobili locati ad uso abitativo. 2.1. L’eccezione è infondata, in quanto la ricorrente ha diffusamente contestato anche la ritenuta sussistenza del requisito soggettivo, allegando che la società contribuente, anche a non tener conto della limitazione all’ambito della edilizia abitativa, non è riconducibile al modello della società immobiliare di gestione delineata dalle norme richiamate, in quanto gestisce rami di azienda destinati all’affitto (v. ricorso p. 14).
3. Il motivo è, altresì, infondato. 3.1. Giova ricordare che questa Corte ha affermato che «L’art. 1, comma 35, legge finanziaria del 2008 ha chiarito che gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione dei beni immobili (cd. «immobili patrimonio»), che non costituiscono beni strumentali all’attività d’impresa né beni merci, concorrono alla determinazione del reddito d’impresa. Ne consegue che ai fini dell’Ires gli interessi passivi di finanziamento contratti per l’acquisto di questi ultimi sono deducibili nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 96 T.u.i.r.
Il successivo comma 36, tuttavia, ha previsto che non rilevano ai fini dell’articolo 96 T.u.i.r. (e sono, pertanto, integralmente deducibili) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione [..]. In questo senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare del 22 luglio 2009 n. 37, ove si è precisato che l’ambito di applicazione del comma 36 citato è limitato alle cd. immobiliari di gestione, ovvero alle società la cui attività consiste nell’utilizzo passivo degli immobili patrimonio.» (cfr.
Cass., V, n. 2472/2023). 3.2. La CTR, con corretta applicazione dei criteri ora richiamati, ha qualificato la ricorrente come “immobiliare di gestione”, riconducendo l’attività svolta, nel caso di specie una galleria commerciale i cui locali vengono concessi in affitto di azienda a società che vi esercitano il commercio, in ragione della assoluta prevalenza della componente di gestione passiva degli immobili a fronte di una minimale prestazione di servizi accessori, quantificata quale produttiva del 10% dei ricavi della società. 3.3. Il criterio discretivo applicato dalla Corte territoriale è stato predicato dalla stessa Amministrazione in documenti di prassi (v.
Circolare n. 7/E del 2013, che, pur relativa a differente oggetto, fornisce una identificazione della “società di gestione immobiliare” in termini di prevalenza dell’attività di locazione o affitto). Non è inoltre indifferente, pur valendo a meri fini esegetici, che la disciplina sopravvenuta a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 147/2015 all’art. 36 cit., nel delineare con maggior rigore l’ambito della agevolazione e con evidente continuità con la regola previgente, abbia esplicitato il presupposto della prevalenza, cristallizzato nella quota dei 2/3 dei ricavi di necessaria provenienza dalla locazione o dall’affitto di aziende. 3.4.
L’apprezzamento posto in essere dalla CTR e fondato su tali corrette premesse è, infine, attività esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
4. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, ed il ricorso incidentale condizionato risulta conseguentemente assorbito; segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
5. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie n