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Ordinanza — n. 27854/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows social housing IMU exemption claim by overturning lower court's reliance on tax category A2.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27854/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal by the Caserta Social Housing Institute against a tax assessment issued by the Comune di Marcianise. The lower court had incorrectly applied a 200 euro deduction instead of a full exemption, reasoning that the properties were merely in tax category A2 and lacked proof of social housing status. The Court ruled that tax category A2 is not a sufficient indicator of social housing and that the lower court erred by applying a reduction rule to properties that should have qualified for exemption under the specific legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011; Art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011; Art. 13, comma 2, lett. b), d.m. 22 aprile 2008: The mere classification of real estate in tax category A2 does not preclude the application of a full tax exemption for social housing; lower courts must verify specific social housing characteristics rather than relying solely on tax categories to determine the applicable regime.

Parole chiave

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IMU exemption social housing tax category A2 false application of law Cassation review municipal tax housing benefits alloggio sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011
L’Istituto autonomo case popolari di Caserta ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 2, lett.
Art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
L’Istituto autonomo case popolari di Caserta ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 2, lett.
Art. 13, comma 2, lett. b), d.m. 22 aprile 2008
L’Istituto autonomo case popolari di Caserta ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 2, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
22 aprile 2008, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, 14 gennaio 2019, n. 640
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27153/2022 R.G. proposto da: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI FIORE MICHELE (DFRMHL58D08F839Z) - micheledifiore@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro COMUNE DI MARCIANISE, rappresentato e difeso dall’avvocato FREDIANI ANGELO (FRDNGL48B11G371K) - angelofrediani@avvocatiragusa.legalmail.it -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 3213/2022 depositata il 07/04/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

FATTI DI CAUSA 1.L’Istituto autonomo case popolari di Caserta ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u., notificato dal Comune di Marcianise, per l’anno 2016. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3.L’appello del contribuente è stato rigettato. Nella sentenza di secondo grado si è evidenziata «la differenziazione tra le tipologie abitative sociali e le altre di edilizia residenziale pubblica sia sovvenzionata che agevolata», rilevando che per le prime è disposta una esenzione piena laddove corrispondano alle caratteristiche contenute nel disposto normativo, mentre, per le seconde si applica la detrazione di 200 euro.

Alla luce di tale premessa si è concluso che «l’Istituto appellante non ha fornito, nei gradi del giudizio, la prova che gli alloggi tassati possedessero i requisiti per beneficiare della esenzione tanto più che dall’avviso di accertamento si evince che la quasi totalità degli immobili ricade in categoria A2, quali civili abitazioni, quindi non necessariamente assimilabili all’housing sociale degli immobili esentati dal pagamento dell’IMU». 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto autonomo case popolari di Caserta. 4.Ha resistito con controricorso il Comune di Marcianise, chiedendo dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, infondato. 5.Risultano depositate memorie di entrambe le parti. 5.La causa è stata decisa all’adunanza camerale dell’11 ottobre 2024.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Istituto autonomo case popolari di Caserta ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., posto che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato al caso di specie la mera riduzione in luogo dell’esenzione dall’i.m.u. (riduzione assorbita dalla agevolazione maggiore), riconducendo la fattispecie concreta all’art. 13, comma 10, riferito agli immobili abitativi di lusso, di categoria A/1, A/7 e A/9, mentre gli immobili oggetto dell’avviso di accertamento impugnato non sono di lusso e sono classificati nelle categorie A/4 e A/2.

Il ricorrente ha, peraltro, sottolineato la mancata contestazione da parte del Comune delle caratteristiche di alloggi sociali degli immobili in esame. 2.Del tutto infondata l’eccezione, formulata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso, che individua con chiarezza la violazione di legge denunciata, proponendo una interpretazione della disciplina diversa da quella prescelta dal giudice a quo. 2.Il ricorso è fondato. 2.1.Questa Corte ha recentemente affermato che l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di alloggio sociale, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2024, n. 14511; in questo senso già cfr.

Cass., Sez. 5, 14/12/2021, n. 39799 e Sez. 5, 29/11/2021, n. 37342). I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett.

b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.

La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti, invece, imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 2, comma 4, del d.l. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Sono, pertanto, esenti dal pagamento gli alloggi IACP che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008. Solo per completezza deve evidenziarsi l’irrilevanza, ai fini dell’esenzione invocata, delle circostanze di fatto, peraltro non valorizzate nella sentenza impugnata, su cui si fonda la difesa del Comune (in particolare l’omessa utilizzazione diretta degli immobili, da parte dell’istituto ricorrente).

Difatti, tutti i precedenti di questa Corte, invocati dal Comune nel ricorso e nella successiva memoria, non sono pertinenti, in quanto o riferiti all’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 (ad esempio, Cass., Sez. U, 26 novembre 2008, n. 28160) o al precedente quadro normativo (ad esempio, Cass., Sez. 5, 25 luglio 2019, n. 20135 che, peraltro, si sofferma sul comma 11 del citato art. 13). 2.2.Alla luce di tali premesse il ricorso risulta fondato, atteso che la decisione impugnata, pur non escludendo, in linea di principio, l’applicabilità dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), aventi le caratteristiche di alloggio sociale, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, ha applicato, nel caso di specie, il comma 10 del citato art. 13, in considerazione della mancata prova della natura di alloggi sociali degli immobili in esame, che è stata essenzialmente fondata sulla riconducibilità di tali immobili alla categoria A2 e, cioè, su un elemento di per sé solo non significativo nell’impianto del d.m. 22 aprile 2008.

Difatti, dal combinato disposto dei commi 2 e 10 dell’art. 13 si evince che l'imposta municipale continua ad applicarsi, con le eventuali detrazioni previste, alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non a quelle classificate nella categoria A2. Pertanto, la decisione è incorsa nel vizio denunciato di error in iudicando, sub specie di erronea applicazione della norma alla fattispecie concreta («l’Istituto appellante non ha fornito, nei gradi del giudizio, la prova che gli alloggi tassati possedessero i requisiti per beneficiare della esenzione tanto più che dall’avviso di accertamento si evince che la quasi totalità degli immobili ricade in categoria A2, quali civili abitazioni, quindi non necessariamente assimilabili all’housing sociale degli immobili esentati dal pagamento dell’IMU»).

In proposito va ricordato che le espressioni violazione o falsaapplicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto:

a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;

b) quello afferente l'applicazionedella norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazioneerronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsaapplicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (Cass., Sez. 1, 14 gennaio 2019, n. 640).

La decisione impugnata, nel ricondurre gli immobili in esame, solo perché rientranti nella categoria A2, nell’ambito applicativo della detrazione in luogo di quella dell’esenzione, prescindendo da ulteriori accertamenti, finisce con trarre dalla disciplina vigente, pur correttamente interpretata, conseguenze che la contraddicono.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente la sentenza cassata con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Campania, in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Cort