Cassation court dismisses appeal due to late filing and lawyer disbarment, ordering costs against the taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible, ordering him to pay the opposing party's legal costs. The court found the appeal was filed late, missing the statutory deadline, and noted the taxpayer's lawyer was disbarred and absent. Consequently, the lower court's decision upholding the tax assessment was upheld without review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline or if the represented party is disbarred and fails to appoint a new counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6324/2017 R.G. proposto da: SANNINO DOMENICO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N 103, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO IZZO (ZZILSN73P05H501D) rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO SCALA (SCLNGL68R14F839Q) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
TOSCANA n. 1422/2016 depositata il 30/08/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Domenico Maria Sannino, notaio, ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR, indicata in epigrafe , che, in controversia relativa alla contestazione di erronea deduzione di ritenute fiscali non versate, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, riconoscendo la legittimità della cartella di pagamento contestata dal contribuente.
2. L’Amministrazione resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che, come da attestazione della cancelleria, il difensore del ricorrente risulta radiato ed il domiciliatario risulta inesistente al Reginde. Peraltro, il decreto di fissazione della presente adunanza in camera di consiglio è stato comunicato personalmente alla parte sin dal 20/06/2024., al fine di munirsi di nuovo difensore, facoltà non esercitata (v. Cass. Sez. U. 13.1.2006 n.477).
2. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente fa valere, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza, per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali non avrebbero provveduto al versamento delle ritenute d’acconto. 2.1. Con il secondo strumento di impugnazione, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36 ter del DPR n. 600 del 1973 e 4, comma 6- ter del DPR n. 322 del 1988.
3. Preliminarmente, va rilevata la tardività della proposizione del ricorso che risulta spedito per la notificazione in data 1° marzo 2017, come da attestazione dell’ufficiale giudiziario della Corte di appello di Firenze, e pertanto senza rispettare il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. che, in relazione alla sentenza della CTR impugnata, depositata in data 30 agosto 2016, scadeva in data 28 febbraio 2017. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma