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Ordinanza — n. 27836/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal against regional court appeal for lack of proper reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27836/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had rejected the taxpayer's challenge to a tax assessment. The taxpayer argued that the Regional Court's reasoning was merely apparent and failed to address specific defenses, while the Revenue Agency contended the judgment violated statutory requirements for motivation. The court found the Regional Court's decision null because it relied solely on the first-instance ruling without independently evaluating evidence or the taxpayer's arguments, thereby violating constitutional and procedural duties to provide clear reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 111 Cost., comma 6; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A tax court judgment is null if it merely adopts the reasoning of the lower court without independently examining the evidence and defenses, failing to specify the logical path to the decision.

Parole chiave

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tax appeal lack of motivation apparent reasoning nullity of judgment procedural duty tax court independent evaluation deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 111 Cost., comma 6
2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 111 Cost
2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2876 del 2017
Va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.
Cass. n. 15884 del 2017
Cass. n. 22022 del 2017
Cass. n. 28113 del 2013
22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25503/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DIDESI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE, 28, presso lo STUDIO LEGALE DI BENEDETTO ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI (MRTVNT63P06A048N) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PUGLIA n. 976/2017 depositata il 22/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. In controversia relativa alla impugnazione da parte della società DIDESI SRL dell’avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2007, con cui si accertavano nei confronti della società maggiori ricavi non contabilizzati per euro 108.790, in relazione alla esposizione di rimanenze non documentate, con recupero delle conseguenti maggior imposte, oltre interessi e sanzioni, la CTR della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello dell’Amministrazione avverso la sentenza della CTP di Bari, favorevole alla contribuente.

2. Ricorre l’Agenzia delle entrate con unico motivo e resiste con controricorso la società. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la «Violazione dell’art. 36, 2° c. n. 4 D.Lgs. n. 546/92», deducendo l’apparenza ed inesistenza della motivazione della sentenza impugnata.

2. Il motivo è ammissibile, dovendosi rigettare l’eccezione della controricorrente secondo cui, non essendo state impugnati gli specifici capi della sentenza impugnata, si sarebbe sugli stessi formati il giudicato interno. È, infatti , evidente che la censura con cui si denuncia l’apparenza della motivazione, in quanto sottende la nullità dell’intera sentenza, è assorbente rispetto ad ogni altra eventuale doglianza proponibile.

3. Il motivo è, inoltre, fondato. 3.1. Va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art.36 , comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti».

Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr.

Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. 22949 del 2018; n. 19215 del 15 giugno 2022). Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017;

Cass. 25456 del 2018; Cass. n. 26766 del 2020). 3.2. Peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 nonché dell'art.118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017). 3.3.

Deve, infine , considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013).

4. Il giudice di appello non ha fatto buon governo dei principi richiamati, e la sentenza impugnata può ben ritenersi paradigma dei vizi richiamati.

5. In particolare, la CTR ha illustrato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere provata dalla società contribuente l’effettiva entità delle rimanenze nei seguenti laconici ed apodittici termini: «Tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato accolto; - Considerato che i giudici di prime cure hanno vagliato attentamente i dati e la documentazione a riprova della temporanea esportazione delle materie prime avvenute nell'ultimo trimestre del 2007 e la documentazione a riprova della importazione del prodotto finito effettuata nei primi mesi del 2008;

Considerata che è stata valutata e superata la presunzione di “vendita a nero” dell'Ufficio; - Considerato che nel ricorso in appello l'Ufficio non ha prodotto indicazioni specifiche a riprova che la documentazione ed i dati forniti prodotti siano insufficienti; Considerato che l'Art. 7 della L. 212/2000 sancisce l'obbligo di motivazione degli atti secondo l'art. 3 della L 2./1/90 (…) rigetta l’appello». 5.1. Nella specie, la sentenza da un lato non ha esaminatoin alcun modo le prove fornite dalla società al fine di chiarirne il valore nell'iter logico seguito per la decisione, e dall'altro non ha tenuto in alcun conto le contrarie deduzioni dell’Ufficio, nel ricorso, ai fini della autosufficienza, diffusamente richiamate, nonché localizzate negli atti di merito.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Pugli