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Ordinanza — n. 27826/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal rejecting cost deductions due to gross disproportion between expenses and revenue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27826/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a Regional Tax Commission decision that denied specific cost deductions. The taxpayer argued for the deductibility of rent and service fees, while the tax authority contended these costs were economically disproportionate to the company's subletting revenue. The court upheld the lower court's ruling, affirming that the principle of cost relevance requires a qualitative assessment where extreme economic disproportion serves as evidence of non-derivation from business activity.

Regesto Legislator

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Art. 109 D.P.R. 917/1986; Art. 39 D.P.R. 600/1973: The principle of cost relevance requires a qualitative judgment where extreme economic disproportion between expenses and utility serves as symptomatic evidence of the defect of relevance, shifting the burden to the administration to prove the inappropriateness of the taxpayer's conduct.

Parole chiave

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tax cost relevance economic disproportion business activity derivation tax appeal dismissal subletting revenue administrative burden of proof DPR 917/1986 deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 109 D.P.R. 917/1986
civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 109 D.P.R. 917/1986.
Art. 39 D.P.R. 600/1973
civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 109 D.P.R. 917/1986
civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 109 D.P.R. 917/1986.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5162/2020
Cass. n. 33574/2018
Cass. n. 27786/2018
Cass. n. 14579/2018
Cass. n. 33568 del 15/11/2022
Cass. n. 33568 del 15/11/2022).
Cass. 4554/2010
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12488/2017 R.G. proposto da: S.I.T.M.A.R. SOCIETÀ INCREMENTO TURISTICO MARITTIMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V. A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO (TSCGPR51L31H501A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO POZZI (PZZGRG71B13H501N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 8178/2016 depositata il 12/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. TK3036201658/2013 la Direzione Provinciale I di Roma, per il periodo d'imposta 2008, rettificava le perdite dichiarate dalla SITMAR - SOCIETÀ INCREMENTO TURISTICO MARITTIMO SPA ai fini IRES da euro 414.834,00 ad euro 78.716,00, nonché il valore della produzione ai fini ITAP da euro -418.244,00 a euro -198.156,00, in conseguenza del disconoscimento di costi ritenuti non inerenti in quanto palesemente sproporzionati rispetto ai ricavi, con rideterminazione di un maggior imponibile di euro 336.118,34.

L’Ufficio in particolare contestava alla società l’integrale deduzione dei costi relativi a canoni di locazione, per la parte che non trovava corrispondenza con i ricavi provenienti dalla sublocazione dei medesimi immobili, nonché ulteriori costi sostenuti per servizi esterni.

2. La società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, eccependo la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e nel merito l'errata applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi.

3. Con sentenza n. 17541/7/15 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso.

4. Con sentenza n. 8178/9/2016, depositata il 12/12/2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello dell'Ufficio.

5. Avverso la predetta decisione la società propone ricorso con due motivi, illustrati con successiva memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.,e resiste l’Amministrazione con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 109 D.P.R. 917/1986.

2. Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett.

d) D.P.R. 600/1973.

3. I motivi possono opportunamente essere trattati in via congiunta, in quanto con entrambi la società ricorrente contesta l'errata applicazione da parte della CTR del principio di correlazione tra costi e ricavi, sostenendo che l’inerenza dei costi debba apprezzarsi attraverso un giudizio di natura qualitativa, in relazione all'attività in concreto esercitata, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, e a prescindere dall'utilità e dal vantaggio apportati per il conseguimento di ricavi o di reddito.

4. Le censure non sono fondate, in considerazione del fatto che il giudizio, di carattere qualitativo e non quantitativo, dell’inerenza comporta comunque, secondo costanti approdi interpretativi, la persistenza della valorizzazione della antieconomicità del costo, almeno quando macroscopico (cfr. Cass.n. 5162/2020; n. 33574/2018; 27786/2018; n. 14579/2018).

5. Va a tale riguardo richiamato il seguente principio di diritto: «Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura qualitativa. Tuttavia, l'antieconomicità di un costo - intesa, in particolare, come sproporzione fra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando l'inattendibilità della condotta del contribuente» (cfr. Cass. n. 33568 del 15/11/2022).

6. Nella fattispecie i giudici di appello si sono attenuti ai menzionati principi. 6.1. La CTR, richiamando l’orientamento in materia espresso da questa Suprema Corte, secondo il quale la prova sulla inerenza dei costi, quale indefettibile presupposto di loro deducibilità, non può riguardare solo l'imputabilità all'attività di impresa, ma anche la loro adeguatezza sotto il profilo economico (Cass. 4554/2010), ha infatti osservato:

i) che nell'anno di imposta 2008 la società ha dichiarato costi pari ad € 535.275,00; ii) che tali costi sono stati sostenuti, almeno per grande parte, per canoni di locazione di quattro appartamenti siti in Roma Via del Nuoto 11; iii) che ulteriori costi sarebbero inoltre derivati dai compensi spettanti alla S.r.l. Immobilgest, in considerazione dei servizi da questa resi per lo svolgimento di “attività di segreteria, organizzazione assemblee sociali e organizzazione ufficio”; iv) che a fronte di tali ingenti costi la stessa società ha evidenziato ricavi per euro 111.000, provenienti dalla sublocazione dei medesimi immobili. 6.2. Con particolare riguardo alle deduzioni della società contribuente, la Commissione territoriale ha puntualmente rilevato:

i) che la società ha sostenuto di aver svolto una attività commerciale, consistente proprio nella conclusione del già ricordato contratto di subaffitto; ii) che «tale affermazione si appalesa come non priva di spunti paradossali, considerando che gli appartamenti in questione erano stati presi in locazione dalla SITMAR in quello stesso anno, ed ad un costo complessivo pari ad € 361.118,34».

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.400,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica