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Ordinanza Interlocutoria — n. 27794/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court resolution on successor liability of dissolved company partners.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27794/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered a remand to the lower court to allow joint handling of related tax appeals. The tax agency argued that partners remain liable for debts after company dissolution, contrary to the second-instance court's ruling based on Civil Code provisions. The court deferred judgment because a prior ruling had sent a similar legal conflict to the Supreme Court for resolution, necessitating a stay until that issue is settled.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2495 c.c.: When a legal conflict regarding successor liability of dissolved company partners exists, the Cassation Court must remand the case to the Supreme Court for a unified ruling before proceeding with the merits.

Parole chiave

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successor liability dissolved company tax assessment remand for unity partner responsibility Cassation procedure joint handling società d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
36 dpr 602/73, in relazione all’art. 360 n.
Art. 2495 c.c.
Interposto gravame dal l’Ufficio , la Co rte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio confer mava la sentenza gravata richiamando l’art. 2495 cod.
Art. 39 comma 2 d.P.R. n. 600/1973
TK506R903575/2018, emesso ex art. 39, comma 2, d.P.R.
art. 2495 cod. civ
Interposto gravame dal l’Ufficio , la Co rte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio confer mava la sentenza gravata richiamando l’art. 2495 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 7425/2023
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25275/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro CHIAFALA’ STEFANO e VISCONTI MARCO, rappresentat i e difes i , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. Fabio Falcone; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio , n. 3 812 / 01 / 20 23 , depositata i n data 2 3 giugno 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel1° ottobre 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Società di capitali – cancellazione dal registro delle imprese – responsabilità dei soci e del liquidatore Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Stefano Chiafalàe Marco Visconti, in qualità di soci della Vimar s.r.l.,l’avviso di accertamento n. TK506R903575/2018, emesso ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, con il quale veniva accertato un reddito di impresa, relativo all’anno 2013, pari ad Euro 455.008,00, in capo alla società, cancellata dal registro delle imprese a far data dal 30 novembre 2017. I soci impugnavano l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Roma, deducendo:

a) il difetto di sottoscrizione dell’atto;

b) la violazione del principio del contraddittorio preventivo;

c) la carenza di motivazione;

d) la responsabilità limitata degli ex soci;

e) l’illegittima applicazione delle sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti.

2. Interposto gravame dal l’Ufficio , la Co rte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio confer mava la sentenza gravata richiamando l’art. 2495 cod. civ. ed i limiti alla responsabilità dei soci di una società dopo la cancellazione dal registro delle imprese ivi dettati.

3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi ad u n unico motiv o . I contribuent i ha nno resistito con controricorso. Fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024, l’Ufficio ha depositato istanza di riunione dei ricorsi rubricati ai nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024 al presente giudizio, attesa l’identità soggettiva (riguardando anche gli altri ricorsi i socidella Vimar s.r.l.). Considerato che:

1. Con l’unico strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce l a « violazione de ll’art. 2495 comma 2 c. e falsa applicazione dell’art. 36 dpr 602/73, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».Lamenta, in particolare, che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, l’estinzione della società ex art. 2495 cod. civ. comporta un fenomeno successorio delle obbligazioni della società ai soci.

2. Va, preliminarmente, rilevato che sulla questione oggetto del presente ricorso questa Corte, con ordinanza n. 7425/2023, ha rimesso alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto esistente sui precedenti in materia; deve, dunque, essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, anche per consentire la trattazione conginta del presente procedimenti e degli altri pendenti (nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024) coinvolgenti gli stessi soci della Vimar s.r.l.; .

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruoloin attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con l’ordinanza n.7425/2023 e per la trattazione congiunta con i giudizi nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024, con l’eventuale l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.