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Ordinanza — n. 27756/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax collection appeal due to lack of standing under new notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27756/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax collection appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate standing under newly enacted notification rules. The appellant argued that the lower court erred in rejecting their claim regarding tax notices, but the court found no valid interest to act given the specific legal requirements. Consequently, the appeal was dismissed without remittal, and litigation costs were fully borne by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis d.l. n. 146/2021; Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973: The interest to act is a dynamic condition susceptible to change by subsequent law, requiring the appellant to prove standing even in cassation proceedings when new rules limit access to judicial protection.

Parole chiave

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tax collection by roll interest to act inadmissibility of appeal notification of tax notices standing in cassation contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, nn. 3 and 5, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.
Art. 2712 and 2719 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
e dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia «sulla contestazione della conformità agli originali dei referti di notifica delle cartelle di pagamento ex adverso prodotti in giudizio dall'agente della riscossione».
Art. 26, comma 5, D.P.R. 602/1973
civ., violazione dell’art. 26, comma 5, D.P.R. 602/1973 per omessa pronuncia dei giudici d'appello «sulla … inammissibilità della produzione dei referti di notifica delle cartelle di pagamento impugnate».
Art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973
civ., violazione dell’art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973 per avere i Giudici regionali «ritenuto che l'omessa notifica di un atto successivo cartella non può mai costituire causa di invalidità un atto precedente (ruolo)».
Art. 2697 cod. civ.
violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art.
Art. 3 bis d.l. n. 146/2021
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.
Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973
Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 112 cod. proc. civ
e dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26283 del 2022
Cass. nn. 27227 del 25/09/2023
Cass. nn. 27227 del 25/09/2023 e 28330 del 23/3/2023, in motiv.).
Cass. n. 28330 del 23/03/2023
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25881-2017 R.G. proposto da: DI SALVO S.N.C. C. IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIOVANNI SALVAGGIO e GIUSEPPE GIARDINA giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato ENZA NOVARA giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo -controricorrente- avverso la sentenza n. 1623/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata l’8/5/2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA La società Di Salvo s.n.c.

C. in liquidazionepropone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso estratti di ruolo, relative cartelle esattoriali ed iscrizioni ipotecarie. Riscossione Sicilia S.p.A. (a cui è nelle more succeduta Agenzia delle entrate riscossione) resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt.2712 e 2719 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia «sulla contestazione della conformità agli originali dei referti di notifica delle cartelle di pagamento ex adverso prodotti in giudizio dall'agente della riscossione». 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 26, comma 5, D.P.R. 602/1973 per omessa pronuncia dei giudici d'appello «sulla … inammissibilità della produzione dei referti di notifica delle cartelle di pagamento impugnate». 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973 per avere i Giudici regionali «ritenuto che l'omessa notifica di un atto successivo cartella non può mai costituire causa di invalidità un atto precedente (ruolo)». 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art.2697 cod. civ. per «mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di Riscossione Sicilia circa la doglianza riguardante la nullità delle cartelle dedotta sotto il profilo dell'omessa notifica delle stesse». 1.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 60, comma 1, lett. b. bis D.P.R. 600/1973 per «mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di Riscossione Sicilia circa la doglianza riguardante la nullità delle cartelle dedotta sotto il profilo dell’inesistenza giuridica della notifica delle stesse». 1.6.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 8 legge n. 890/1982 e dell’art. 140 cod. proc. civ. per «mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di Riscossione Sicilia circa la doglianza riguardante la nullità delle notifiche delle cartelle dedotta sotto il profilo dell'esistenza giuridica della notifica delle stesse sotto diversi profili». 1.7. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 145 cod. proc. civ. per «mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di Riscossione Sicilia circa la doglianza riguardante la nullità delle notifiche dedotte sotto il profilo dell'esistenza giuridica delle notifiche stesse sotto diversi profili». 1.8.

Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 145 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «ritenuto che nessuna prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria richiesta …(era)… maturata…». 2.1. Versandosi unicamente in tema di impugnativa di estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento (avendo la Commissione tributaria provinciale annullato tutte le iscrizioni ipotecarie, tranne una, la cui impugnazione è stata tuttavia respinta in appello, con pronuncia in giudicato sul punto, non avendo parte ricorrente impugnato in parte qua la sentenza di secondo grado), la verifica dell’ammissibilità dell’opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215). 2.2.

Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato «non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 2.3.

Sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». 2.4.

I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: - l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. -l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione.- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire. 2.5.

Su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art.372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo. qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». 2.6.

Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. 2.7. A tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo del contribuente, relativamente ad estratti di ruolo e relative cartelle esattoriali, dichiarato inammissibile perché la domanda non poteva essere originariamente proposta.

3. Tenuto conto della sopravvenuta causa di(parziale) inammissibilità del ricorso, determinata dallo ius superveniens, cioè dall’entrata in vigore medio temporedi una norma applicabile (anche) ai procedimenti pendenti per la specifica pertinenza alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione, ancorché limitativa (con incidenza postuma) delle condizioni per l’accesso alla tutela giudiziaria, è opportuno compensare integralmente le spese di lite e non si può pervenire alla pronuncia di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. nn. 27227 del 25/09/2023 e 28330 del 23/3/2023, in motiv.).

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente con riguardo all’impugnazione degli estratti di ruolo e delle relative cartelle esattoriali; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese d