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Ordinanza — n. 27751/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27751/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27751/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23054 /202 1 proposto da : SERGIODE LANDRO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Antonio Garofalo (PEC: antoniogarofalo1@avvocatinapoli.legalmail.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania n. 1 349 / 15 / 2 1 depositata i n data 15 / 0 2 /20 2 1 e non notificata; enei confronti di Oggetto: estinzionedel giudizio ex L.130/2022 Cons.Est.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27751/2024 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 23054 /202 1 proposto da : SERGIODE LANDRO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Antonio Garofalo (PEC: antoniogarofalo1@avvocatinapoli.legalmail.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania n. 1 349 / 15 / 2 1 depositata i n data 15 / 0 2 /20 2 1 e non notificata; enei confronti di Oggetto: estinzionedel giudizio ex L.130/2022 Cons.Est.

Parole chiave

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procedura straordinaria di fissazione dei contributi esenzione dal pagamento dei contributi accoglimento parziale del contribuente deducibilità delle spese nozione di doppia imposizione sospensione della riscossione fiscale
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23054 /202 1 proposto da : SERGIODE LANDRO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Antonio Garofalo (PEC: antoniogarofalo1@avvocatinapoli.legalmail.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania n. 1 349 / 15 / 2 1 depositata i n data 15 / 0 2 /20 2 1 e non notificata; enei confronti di Oggetto: estinzionedel giudizio ex L.130/2022 Cons.Est.

Roberto Succio - 2 AGENERATIONS.r.l. -intimato - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere Relatore RobertoSuccio; Rilevatoe considerato che: - sono in atti memoria e documentazione con la quale il contribuente, qui ricorrente, dichiara di aver aderito alla definizione ex L. n. 1 30 del 2022e di rinunciare al ricorso a suo tempo proposto; - ne deriva che la regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanzialesi risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge (in argomento Cass.34742/2023;

Cass. 24082/2018); - conclusivamente, va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio risultando superfluo riferire dei fatti di causa dei motivi di ricorso; rimangonoper legge le spese correlative a carico delle parti; - non va resa alcuna attestazione nei casi di esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato, quando si dichiari l'estinzione del giudizio(Cass., Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6 - 3, n. 19560del 30/09/2015); p.q.m. dichiaral’estinzione del giudizio. S pese a carico delle parti che