Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27749/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as moot due to client's voluntary payment of tax debts under simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27749/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the matter moot because the appellant voluntarily paid specific tax debts under the simplified 'Rottamazione-quater' procedure. The appellant argued for the invalidity of prior tax notices and excessive litigation costs, but the court found the underlying dispute resolved by the payment. Consequently, the appeal was dismissed without a full ruling on the procedural and substantive claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.; When a party voluntarily satisfies the subject matter of the dispute through a specific legal procedure, the appeal becomes moot and inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere procedimento semplificato inammissibilità ricorso decreto di rinvio decreto di cassazione decreto di non ammissione prescrizione pretesa amministrativa iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 115, cod. proc. civ.
Art. 116, cod. proc. civ.
Art. 148, cod. proc. civ.
Art. 160, cod. proc. civ.
60 dPR n. 600/1973
civ., 60 dPR n. 600/1973, 2697 cod.
Art. 2697, cod. civ.
Art. 7, comma 4, l. n. 890/1982
546 del 1992, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R.
Art. 91, cod. proc. civ.
Art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992
247/2012, per aver la CTR liquidato, in favore di ciascuno degli appellati costituiti, un importo, a titolo di spese di lite, superiore al valore medio di liquidazione, senza, peraltro, tener conto né della riduzione del 20% di cui all’art. 15, comma 2-bis, d.lgs.
41 dm n. 140/2012
546/1992 e 41 dm n. 140/2012, con riferimento alla l.
l. n. 247/2012
140/2012, con riferimento alla l. n. 247/2012, per aver la CTR liquidato, in favore di ciascuno degli appellati costituiti, un importo, a titolo di spese di lite, superiore al valore medio di liquidazione, senza, peraltro, tener conto né della riduzione del 20% di cui all’art.
Art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197-2022
“Rottamazione-quater”) dei carichi, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197-2022, con riferimento alle cartelle di pagamento nn.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 5934 / 20 17 propost o da: Caldarelli Silvio (C.F.: CLD SLV 50A10 H931J ) , nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 10.01.1950 ed ivi residente, alla V ia Pace n. 30/18, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (Na),alla V ia Martiri di Nassiriyan. 119, rappresentato e difeso dall ' A vv. Rodolfo Omar Zurino (C.F.: ZRN RLF 78E01 F839M ; fax : 081/338.50.93 ; PEC : rodolfoomar.zurino@pecavvocatinola.it)del foro di Nola, con studio in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla Via Martiri di Nassiriya n. 119, in virtù di procura speciale posta in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore (fax:0813385093;

PEC : rodolfoomar.zurino@pecavvocatinola.it ) ; -ricorrente - contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento della "Equitalia S.P.A.), Preavviso iscrizione ipotecaria – Invalidità notifica prodromiche cartelle di pagamento con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. : 13756881002 ) , subentrata ad EQUITALIA SUD SPA con decorrenza 17 giugno 2016 in seguito ad atto di fusione per incorporazione per Notaio Marco De Luca di Roma rogitato il 20 giugno 2016 rep. 41564/23.400, in persona del Responsabile p.t. della funzione contenzioso della Direzione Regionale Campania, nonché Procuratore di Equitalia Servizi di Riscossione SPA, Catello Fontana (C.F.:

FNTCLL69L20C129J) , cui il Direttore generale e legale rappresentante dott. Adelfio Moretti ha conferito i poteri con procura Rep. 41939 del 27/07/2016 e Racc. 23735, autenticata nelle firme dal Notaio Marco De Luca, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, dall'Avv. Vincenzo Polisi ( C.F.: PLSVCN66P03F8390), ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Roberto Diddoro, con studio in Roma alla Via Permuda n. 1/A ( fax : 081 - 422880 ; PEC : vincenzopolisi@avvocatinapoli.legalmail.it); -controricorrente - e CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI, con sede in Napoli alla Via S. Aspreno n.2 (C.F.: 80014190633 ) , in persona del legale rappresentante p.t. , nonchè Commissario Straordinario, Avv.

Girolamo Pettrone, difesa dall'Avv. Roberto Iodice (C.F.: DCIRRT62C26G902N;PEC: robertoiodice@avvocatinapoli.legalmail.it ; fax: 081.787.5922) del Foro di Napoli, giusta procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso l' A vv. Alfredo Iorio ( C.F.: RIOLRD59R31H501Y; PEC: alfredo.iorio@legalmail.it ; fax : 06 86909361) , in (cap 00136) ROMA alla Via Luigi Rizzo n.50; -controricorrente - e Agenzia delle Entrate; -resistente – nonchè Regione Campania e Comune di San Giuseppe Vesuviano -intimati- -avverso la sentenza n. 7331/32 / 20 1 6 emessa dal la CTR Campani a in data 22/07/2016e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. Caldarelli Silvio impugnava un preavviso di iscrizione ipotecaria e le prodromiche cartelle di pagamento notificategli dalle Agenzie delle Entrate di Napoli e di Torino, deducendo la irritualità della procedura che aveva portato alla iscrizione ipotecaria e la nullità delle notifiche anche delle cartelle esattoriali.

2. La CTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso, perché proposto avverso un atto non impugnabile in sé ed in quanto preceduto dalla regolare notifica degli atti prodromici.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che:

1) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rientra nel catalogo tassativo degli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992;

2) l’iscrizione ipotecaria conteneva le indicazioni prescritte, richiamando altresì le cartelle, già peraltro conosciute dal destinatario in quanto a questi notificate;

3) l’agente di riscossione aveva dato prova di aver ritualmente notificato le cartelle esattoriali presso l’indirizzo conosciuto del Caldarelli, con avvisi di ricevimento sottoscritti tutti da soggetti qualificatisi destinatari o conviventi del destinatario, senza che fosse necessaria la successiva comunicazione di avvenuta notifica, essendo stati gli atti portati direttamente nella sfera di conoscenza del debitore.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Caldarelli Silvio sulla base di quattro motivi. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli hanno resistito con separati controricorsi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. La Regione Campania ed ilComune di San Giuseppe Vesuviano sono rimasti intimati.Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria non rientrasse nel catalogo tassativo degli atti impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria. 1.1.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma cionondimeno avente natura di atto impositivo,rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 26129 del 02/11/2017). In particolare, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21123 del 13/10/2011; conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25270 del 25/10/2017). Tuttavia, la CTR, sebbene abbia esordito affermando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rientra nel catalogo tassativo degli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ha poi analizzato funditus sia i denunciati vizi della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria e di carenza di motivazione della iscrizione ipotecaria sia la censura concernente l’asserita mancata pregressa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali.

Per mera completezza espositiva, non pertinente è il richiamo, operato dalla Camera di Commercio, a Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23891 del 21/12/2012 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2214 del 01/02/2007, siccome emanate in tema di sanzioni amministrative, sicchè non è estensibile alla fattispecie in esame il principio dalle stesse enunciato secondo cui non è autonomamente impugnabile con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l'amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell'ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l'avviso di iscrizione ipotecaria, intenda, in realtà, recuperare l'esercizio del mezzo di tutela offerto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vanificato dall'omissione delle notifiche del verbale di accertamento, dell'ordinanza-ingiunzione (ove emessa), della cartella esattoriale e dell'avviso di mora; nel caso in cui l'opponente contesti la legittimità dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l'onere di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 cod. proc. civ., mentre, ove contesti la ritualità della notifica degli atti precedenti, ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ..

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.

4) e 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi circa la eccepita prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 07120080002002833, 07120080101852784, 07120090083371142, 07120110010306462 e 07120110228396116. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello, onde consentire a questo Collegio di verificare se avesse riproposto con lo stesso l’eccezione di prescrizione della pretesa amministrativa.

Del resto, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio. (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 115, 116, 148 e 160 cod. proc. civ., 60 dPR n. 600/1973, 2697 cod. civ. e 7, comma 4, l. n. 890/1982, nonché l’omesso esame, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., delle contestazioni alla ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento. 3.1. Con atto di costituzione di nuovo difensore del 24.6.2024 il ricorrente ha evidenziato di aver aderito alla definizione agevolata (cd.

“Rottamazione-quater”) dei carichi, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197-2022, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 07120120060754905 (relativa ad Irpef, Iva, sanzioni e interessi per l’anno 2008), 07120120152321889 (relativa ad Irpef, Iva, sanzioni e interessi per l’anno 2009) e 07120130144605001 (relativa ad Irpef, Irap, Iva, sanzioni e interessi per l’anno 2010), attestando, mediante le ricevute di pagamento, di aver versato interamente le rate dovute. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarata, avuto riguardo alle dette cartelle, cessata la materia del contendere.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 91 cod. proc. civ., 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 e 41 dm n. 140/2012, con riferimento alla l. n. 247/2012, per aver la CTR liquidato, in favore di ciascuno degli appellati costituiti, un importo, a titolo di spese di lite, superiore al valore medio di liquidazione, senza, peraltro, tener conto né della riduzione del 20% di cui all’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992, né della serialità delle difese svolte dalla resistente. 4.1. Il motivo resta assorbito nella declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui al motivo che precede, atteso che la stessa determina la necessità di riliquidare le spese.4.2. L’esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 07120120060754905, 07120120152321889 e 07120130144605001 di cui al terzo motivo, inammissibili il primo ed il secondo motivo ed assorbito il quarto; cassa senza rin